PPR e impianti FER in area idonea – il TAR Sardegna sulla natura non vincolante del PPR e sull’obbligo di valutazione in concreto dei progetti.

Con sentenza n. 881 dell’11.12.2024 il TAR Sardegna ha annullato il diniego di provvedimento unico alla realizzazione di un progetto fotovoltaico, esitato dall’Amministrazione procedente in virtù della ritenuta efficacia vincolante del parere paesaggistico espresso dall’UTP Sardegna settentrionale sulla scorta di un asserito contrasto formale del progetto con la disciplina dettata dal PPR per la c.d. “fascia costiera”.

Il suddetto provvedimento era stato impugnato sotto svariati profili dalla Società AGRISUN S.r.l., assistita dallo studio legale ASD con un team composto dal name partner Avv. Andrea Sticchi Damiani e dall’Avv. Francesco Ferri.

Nel merito il TAR ha anzitutto affermato, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che la vigente normativa in materia di conferenza di servizi non attribuisce alle amministrazioni partecipanti un potere di veto, prevedendo espressamente che, laddove siano espressi pareri difformi sul progetto presentato, l’Ufficio competente ad adottare il provvedimento finale decide alla luce delle posizioni prevalenti, tanto più nel caso in cui il sito prescelto per il progetto sia riconducibile al novero delle aree idonee ex lege ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, co. 8, del d.lgs. n. 199/2021.

Con un secondo ordine di rilievi, poi, il Giudice Amministrativo ha evidenziato l’illegittimità dell’intendimento dell’UTP regionale di opporsi al progetto sulla scorta del mero contrasto formale con il regime dettato dal vigente Piano Paesaggistico Regionale a proposito della c.d. “Fascia costiera”, senza esaminare in concreto le caratteristiche del sito oggetto dell’intervento proposto.

In particolare, alla luce dell’obbligo di valutazione caso specifica imposto dalla normativa statale sulle aree idonee, il TAR ha chiaramente escluso un effetto preclusivo automatico della disciplina del PPR, in quanto non può “ragionevolmente dubitarsi della diretta incidenza di tale normativa primaria su quella preesistente del P.P.R., considerati, per l’appunto, la sopravvenienza nel tempo e il superiore rango normativo della prima rispetto alla seconda, nonché la chiara specialità del sotteso interesse alla produzione energetica da fonti rinnovabili, ormai divenuto fondamentale a livello sia statale e unionale”.

Si tratta dunque di una pronuncia di primario rilievo, tanto più alla luce dell’attuale contesto di riferimento che fa registrare un progressivo e preoccupante scostamento del legislatore regionale dai principi generali della materia dettati dalla normativa di rango primario.

 

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