E’ di oggi una sentenza del Consiglio di Stato che potrà avere effetti molto importanti sul processo autorizzativo per le fonti rinnovabili nel nostro paese. Il Consiglio di Stato ha infatti rigettato, con rilevanti motivazioni, l’appello proposto dal Ministero per i Beni e le attività culturali (Mibact) avverso il provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato dalla Regione Lazio in favore della società Limes 1 S.r.l. In virtu’ della sentenza n. 2983/2021 la società, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, potrà realizzare un impianto fotovoltaico a terra in Provincia di Viterbo della potenza di circa 17MW. Nel dare il via alla realizzazione di questo progetto, il Consiglio di Stato ha affermato anche alcuni principi che potranno valere per tutto il territorio nazionale. Su un piano generale, infatti, il Giudice Amministrativo ha rilevato che nel caso di progetti di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, il bilanciamento che la Pubblica Amministrazione e ‘ chiamata a effettuare non e’ (solo) tra tutela dell’ambiente e interesse privato imprenditoriale in quanto: ‘la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ‘ infatti un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici’. Anche la Corte Costituzionale ha ‘sottolineato il nesso funzionale esistente tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative e il coinvolgimento dell’iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica’. Il Consiglio di Stato ha poi esaminato i poteri del MIBACT in assenza di vincoli sull’area di intervento nell’ambito della Conferenza dei Servizi. A tale riguardo, il Giudice Amministrativo ha affermato che, in assenza di vincoli, l’Autorità procedente non è gravata da un particolare onere motivazionale per superare il parere negativo espresso dal Mibact, anche perché il giudizio di prevalenza che le Regioni sono chiamate a esprimere deve tenere conto dell’interesse pubblico “alla realizzazione degli impianti FER”. In relazione ai profili di merito, il Giudice Amministrativo ha sottolineato che: “la normativa statale di riferimento consente espressamente la realizzazione di impianti FER in area agricola, attribuendo solo il potere alle regioni di individuare (in presenza di specifici presupposti) le aree non idonee. Per tale ragione, la disciplina regionale della Regione Lazio relativa alle aree agricole deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato con il contesto normativo di riferimento e, quindi, nel senso che è consentita la realizzazione di impianti FER. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio consente espressamente la realizzazione di impianti FER sia nell’ambito del Paesaggio Agrario di Valore, sia nell’ambito del Paesaggio Agrario di continuità. Ricordiamo che per ‘Paesaggio Agrario di Valore’ si fa riferimento a porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali. Mentre con ‘Paesaggio agrario di continutà” ci si riferisce a porzioni di territorio caratterizzate ancora dall’uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo. Qui i territori costituiscono margine agli insediamenti urbani e hanno funzione indispensabile di contenimento dell’urbanizzazione e di continuità del sistema del paesaggio agrario.