Con sentenza n. 9250/2024, il Consiglio di Stato ha confermato la fondatezza del ricorso proposto da Enterra S.p.A (società appartenente al gruppo Belenergia), titolare di un impianto a biomasse di potenza pari a 12,95 MW, assistita dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, avverso il provvedimento con cui il GSE aveva riconosciuto un incentivo inferiore a quello effettivamente spettante.
L’impianto in esame è stato costruito e connesso nel 2016 su un area in Provincia di Foggia in cui sorgeva l’ex zuccherificio Eridania mediante un ingente investimento che ha creato un importante indotto in un contesto geografico caratterizzato da difficoltà economiche.
In particolare, in sede procedimentale il GSE aveva riconosciuto la cumulabilità degli incentivi con quelli riconosciuti da Invitalia nell’ambito di un contratto di sviluppo; il Gestore aveva tuttavia applicato una decurtazione sulla base del costo di investimento prendendo a riferimento il costo ammesso da Invitalia e non quello effettivamente sostenuto.
In accoglimento della tesi della ricorrente, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR, ha affermato come “ai fini del calcolo della decurtazione si deve tenere conto dell’investimento totale sostenuto dall’impresa e non delle sole spese ammesse al contributo da Invitalia S.p.A.” e ciò in quanto “è logico ritenere che i costi d’investimento siano quelli complessivamente sostenuti dall’impresa per realizzare d’intervento, mentre sarebbe arbitrario fare riferimento ai costi ammessi ad altri contributi sulla base di normative diverse e che perseguono uno scopo differente