Diniego di VIA statale – il TAR ordina il riesame all’Amministrazione

Con ordinanza n. 605 del 19.11.2024 il TAR Sicilia, Palermo, ha ordinato il riesame di un progetto agrivoltaico della potenza di circa 50 MW per cui, in ambito statale, era stato esitato un provvedimento negativo di VIA sulla scorta del duplice parere non favorevole espresso dalla CTVIA e dal MIC.

Il suddetto provvedimento era stato impugnato sotto svariati profili dalla Società AP Green One S.r.l., assistita dallo studio legale ASD con un team composto dal name partener Avv. Andrea Sticchi Damiani e dall’Avv. Francesco Ferri.

Ad esito della fase cautelare, il TAR ha ritenuto fondate tutte le censure di ricorso e, per l’effetto, ha ordinato il riesame del provvedimento nei termini indicati in motivazione che si distingue per chiarezza ed esaustività, fornendo un breve decalogo di quella che dovrebbe essere la norma agendi in ambito VIA.

Nel dettaglio, il TAR ha anzitutto evidenziato l’insufficienza del parere negativo espresso dal MIC sul mero presupposto della non integrale localizzazione del progetto in area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 e della sua visibilità nell’area vasta di riferimento, posto che l’impatto oggettivo del novum sul paesaggio preesistente non costituisce di per sé un motivo sufficiente per impedire la realizzazione delle opere.

Sulla scorta dell’art. 22 del D.lgs. n. 199/2021, poi, il Giudice amministrativo osserva che le opere di connessione interrate, anche se localizzate in aree non idonee, possono “essere trattate come se fossero in aree idonee”, sicché spetta all’Amministrazione motivare puntualmente le ragioni di incompatibilità delle linee elettriche di connessione con l’area in cui dovrebbero essere inserite.

Con riguardo al parere della CTVIA acriticamente recepito dal MASE, invece, il TAR osserva anzitutto che, ai fini dell’effetto cumulo, la valutazione deve tener conto dei soli impianti già autorizzati e del minore impatto degli impianti agrivoltaici rispetto a quelli appartenenti ad altre tipologie.

Inoltre, eventuali carenze documentali, quand’anche effettivamente sussistenti, in base al principio di leale collaborazione comportano l’onere dell’Amministrazione di formulare apposita richiesta di integrazioni anziché giustificare l’adozione di un giudizio negativo sul progetto.

Piena soddisfazione si esprime, infine, per la declinazione del principio del dissenso costruttivo, in forza del quale l’Amministrazione, laddove ritenga carenti le alternative progettuali indicate dal proponente, non può limitarsi ad opporre tale carenza ma deve fornire elementi utili per formulare tali alternative.

Sulla scorta dei rilievi che precedono nonché di un accertato difetto di istruttoria sotto diversi profili, il TAR ha ordinato alle Amministrazioni di provvedere entro 10 giorni alla riattivazione del procedimento riformulando le proprie determinazioni: i) sanando le riscontrate carenze motivazionali; ii) considerando sia la documentazione già agli atti sia eventuali ulteriori documenti che, ove quella esistente risulti carente, dovranno essere specificamente richiesti alla ricorrente; iii) fornendo alla ricorrente elementi utili per consentirle di formulare le eventuali necessarie modifiche progettuali.

Si tratta dunque di una pronuncia significativa che, in appena 30 giorni dalla proposizione del ricorso, consente alla Società ricorrente di ottenere una nuova valutazione di un progetto certamente rilevante per lo sviluppo energy green in Sicilia.

 

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