Con una sentenza dalla valenza sistematica ottenuta il Consiglio di Stato ha chiarito, in maniera definitiva, che le novelle legislative costituite dai d.l. nn. 17/2022 e 153/2024 non hanno introdotto una deroga alla perentorietà dei termini dei procedimenti di VIA.
Il contenzioso di appello era stato avviato con un ricorso del Ministero nei confronti di una società del gruppo Pacifico Energy Partners GmbH – primario operatore del settore delle energie rinnovabili che attualmente vanta una pipeline di sviluppo di circa 4000 MW di progetti in Italia e all’estero – assistita dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani.
In particolare, il Giudice Amministrativo si è espresso sul significato dell’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.l. 153/2024, precisando che tale norma non ha dequotato l’obbligo giuridico di provvedere.
Ad avviso del Collegio, se il legislatore avesse voluto esprimersi in tale senso avrebbe dovuto intervenire sull’art. 25 del Codice dell’Ambiente — che disciplina direttamente i tempi procedurali — e non sull’art. 8, che riguarda invece l’organizzazione interna degli uffici. Al contrario, la riforma ha lasciato invariati i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente, i quali:
- stabiliscono i termini per la conclusione dei procedimenti di VIA per tutti i progetti PNIEC (sia prioritari che non),
- prevedono specifiche conseguenze giuridiche in caso di ritardo, tra cui il diritto al rimborso dei diritti di istruttoria e l’attivazione di un meccanismo sostitutivo.
Ne deriva che il nuovo art. 8, co. 1-ter non ha posto alcuna deroga alle previsioni di cui all’art. 25, essendosi limitato a dettare criteri di organizzazione interna del lavoro della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, imponendo che, in ciascuna seduta, sia riservata una quota non superiore ai tre quinti dei procedimenti ai progetti PNIEC prioritari ed una pari a due quinti ai progetti PNIEC non prioritari. Questi ultimi, infatti, “non devono essere completamente abbandonati”.
Infine, il Consiglio di Stato ha precisato che il co. 1-ter non ha escluso la vincolatività delle scadenze procedimentali relative ai progetti non finanziati dai fondi PNRR o complementare.
La norma, infatti, si è limitata a porre l’esigenza di considerare, nella pianificazione delle attività della Commissione, anche i procedimenti relativi ai progetti finanziati con risorse del PNRR o del fondo complementare, la cui istruttoria deve essere curata dalla medesima Commissione. In questo senso, la disciplina dedicata alla individuazione delle priorità del PNIEC non deve “pregiudicare” la pronta definizione delle procedure afferenti al PNRR.
In definitiva, l’art. 8 del Codice dell’Ambiente, pur alla luce delle modifiche introdotte con il d.l. 153/2024, non ha eliso, né ha attenuato la vincolatività dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, la cui inosservanza continua a esporre l’amministrazione al sistema rimediale proprio del silenzio inadempimento.
Trattasi, dunque, di una sentenza che assume rilievo sistematico non solo per la chiarezza interpretativa offerta sul rapporto tra le recenti novelle normative e il regime dei termini procedimentali della VIA, ma anche per aver ribadito il principio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, quale presidio fondamentale per l’effettività degli investimenti nel settore della transizione energetica.