Il TAR Sicilia conferma la non vincolatività del parere della Soprintendenza nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale.

 

Il TAR Sicilia ha accolto l’impugnativa promossa in favore di un primario operatore del settore, assistito dall’Avv. Sticchi Damiani, avverso gli atti e provvedimenti con i quali, l’Amministrazione regionale, nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale, aveva denegato la compatibilità ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto eolico di potenza di poco inferiore a 30 MW.

In accoglimento delle censure promosse dallo Studio, il TAR siciliano da un lato ha accertato l’illegittimità dell’operato regionale per aver arbitrariamente attribuito portata vincolante al parere (negativo) della Soprintendenza. Dall’altro, ha stigmatizzato l’operato degli Enti resistenti in ragione del deficit istruttorio in ordine alle criticità ambientali e paesaggistiche genericamente opposte.

In questa ottica, dunque, il Giudice siciliano, esprimendosi anche sulle censure e sui rilievi di merito articolati dalla Società, ha condannato le Amministrazioni a riesaminare il Progetto, sulla scorta delle direttive e dei principi affermati in sentenza e, soprattutto, tenuto conto del principio di massima diffusione delle rinnovabili.

La pronuncia, ponendosi nel solco dell’orientamento -ormai consolidato- della giurisprudenza, anche siciliana, in materia, riafferma il fondamentale principio per cui, nell’ambito del procedimento conferenziale, nessun parere, ivi incluso quello in materia paesaggistica, può di per sè assumere automatica valenza preclusiva ai fini della definizione dell’iter.

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