La società Deaway S.r.l., assistita dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, ha ottenuto dal TAR Calabria l’annullamento parziale di un diniego di PAS opposto dal Comune di Montalto Uffugo.
Nella vigenza dell’art. 6 del D.lgs. 28/2011, la società aveva contestato la tesi del Comune resistente secondo cui la richiedente avrebbe dovuto ottenere, prima e, comunque, a prescindere dalla PAS, l’Autorizzazione Unica regionale per la realizzazione delle opere di rete, “da ritenersi come procedimento autonomo il cui provvedimento finale deve essere prodotto agli atti della Conferenza di Servizi di che trattasi”.
La società ha contestato tale ricostruzione, ritenendo che essa, imponendo la previa autorizzazione, con diversa procedura, di impianto, opere di utenza e opere di rete, produca un illegittimo aggravio procedimentale, che frustra in modo evidente l’effetto utile della normativa euro-unitaria, informata al principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili.
In accoglimento di detta censura, il TAR Calabria ha precisato che “la PAS è un modulo autorizzatorio che non riguarda il solo impianto ma altresì le opere ad esso connesse”, sicché, sia per l’impianto che per le opere connesse, le autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio sono comprese all’interno della procedura abilitativa semplificata. Ne deriva che “imporre al privato istante un doppio regime autorizzatorio, passando per la previa autorizzazione prevista dalla legge regionale n.17/2000, appare un ingiustificato aggravio procedimentale, che, peraltro, si pone in diretto contrasto con il regime autorizzativo disciplinato a livello nazionale dal d.lgs. n.28/2011”.
Peraltro, il giudice ha ritenuto che la disciplina regionale “ha, infatti, un campo di applicazione generale rispetto alle linee elettriche ed agli impianti elettrici ma non riguarda specificamente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali, come detto, è stata adottata una disciplina speciale con il citato decreto legislativo del 2011”.
In merito ai ritardi dell’Amministrazione nella chiusura dei procedimenti, il TAR ha ribadito la possibilità per le società di valutare azioni a carattere risarcitorio.