Con sentenza n. 57 del 14.01.2025 il TAR Calabria ha annullato il diniego di PAUR alla realizzazione di un progetto eolico di potenza pari a 22,4 MW, nonché il presupposto parere negativo espresso dall’ufficio regionale competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica.
Il suddetto provvedimento era stato impugnato sotto svariati profili dalla Società proponente assistita dallo studio legale ASD con un team composto dal name partner Avv. Andrea Sticchi Damiani e dall’Avv. Francesco Ferri.
Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso giudicando assorbente la censurata illegittimità dell’intendimento dell’Autorità procedente di attribuire natura vincolante al parere esitato dall’ufficio regionale competente al rilascio dell’AU nonché, a sua volta, l’illegittimità del predetto parere laddove attribuiva efficacia vincolante al parere negativo espresso dalla Soprintendenza locale.
In particolare, il Giudice Amministrativo ha anzitutto affermato che l’amministrazione procedente, al fine di negare la richiesta di autorizzazione, non può limitarsi a richiamare acriticamente il contenuto del parere negativo espresso da uno degli enti coinvolti nel procedimento (ancorché tenuto a manifestare un parere vincolante), essendo tenuta invece a comporre gli interessi in concorso e ad adottare un provvedimento finale che sia esito di una autonoma valutazione.
Tanto, soggiunge il TAR, tenuto conto anche di due fattori ulteriori: e cioè i) la sussistenza, nell’ambito del procedimento di un atto di VIA positivo, come tale espressione di una valutazione parimenti relativa a interessi sensibili di cui andava dato conto in sede motivazionale da parte dell’amministrazione procedente; ii) l’erronea considerazione, presente nel parere negativo dell’autorità competente al rilascio dell’AU, della natura vincolante del parere espresso dalla Soprintendenza.
A quest’ultimo riguardo, il TAR ha richiamato il principio di diritto secondo cui “il contestato parere negativo della Soprintendenza non può essere qualificato di tipo vincolante e pertanto non risulta ostativo al rilascio della VIA e dell’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, anche se consente alla stessa Soprintendenza di esprimere nell’ambito della Conferenza di servizi la propria valutazione sulla compatibilità dell’impianto in questione con i suindicati valori archeologici e/o paesaggistici, che, se negativa, può essere disattesa dal provvedimento regionale, conclusivo del procedimento, con adeguata e congrua motivazione”.
Si tratta dunque di una pronuncia significativa che conferma ulteriormente il dovere, normativamente imposto all’Autorità procedente, di pronunciarsi conclusivamente sui progetti ad esito di una valutazione delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza dei servizi, senza poter attribuire efficacia vincolante ad alcun parere negativo e tenendo in debita considerazione la rilevanza della valutazione favorevole di impatto ambientale e dell’interesse pubblico alla realizzazione di impianti FER.