Con sentenza n. 1264 del 9.12.2024 il TAR Puglia, Bari, torna ad esprimersi in materia in inerzia in sede di VIA statale, consolidando l’orientamento sulle conseguenze del silenzio del MIC nei procedimenti aventi ad oggetto impianti FER in area ex lege idonea ai sensi del D.lgs. n. 199/2021.
Nello specifico, in integrale accoglimento del ricorso promosso dalla Società EFE S.r.l., assistita dallo studio legale ASD con un team composto dal name partner Avv. Andrea Sticchi Damiani e dall’Avv. Francesco Ferri, il TAR ha affermato che, ai sensi dell’art. 25 del T.U.A., l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE non può essere elisa dalla mancata espressione del parere del MIC.
Al contempo, considerata la natura pluristrutturata del procedimento di VIA statale, rispetto al parere del MIC trova applicazione il meccanismo del silenzio assenso di cui all’art. 17bis della l. n. 241/90.
Per l’effetto, il TAR ha ordinato al MASE di concludere il procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La società ricorrente ha espresso piena soddisfazione per la sentenza, che ribadisce la doverosa applicazione delle norme di semplificazione introdotte dal Legislatore per i procedimenti aventi ad oggetto impianti FER localizzati in area idonea ai sensi del D.lgs. n. 199/2021.