Si applica anche alla DILA la norma, pur prevista per la sola PAS, che consente la realizzazione diretta di impianti fotovoltaici in aree la cui trasformazione sia subordinata dallo strumento urbanistico vigente alla previa predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo non ancora, per l’appunto, predisposto.
È quanto affermato dal TAR Puglia Lecce II in 2 recentissime sentenze (la n. 1007 e la n. 1008 del 2025) rese a definizione di giudizi proposti, per conto della Società Coversol, operatore attivo nel settore, dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, coadiuvato dall’Avv. Francesca Tondi, per l’annullamento di dinieghi di DILA opposti a impianti fotovoltaici in zona industriale.
In particolare, il GA, partendo dal presupposto della “maggior complessità della PAS (cfr. art. 6 del DLgs n. 28 del 2011) rispetto alla fattispecie della DILA (cfr. art. 6 bis del DLgs n. 28 del 2011)”, resa evidente anche dalla disamina dell’art. 4 del DLgs 28/2011, ha affermato:
– che la PAS e la DILA rispondono “alla medesima ratio di liberalizzazione”;
– che per la DILA (“applicabile in presenza di requisiti estremamente stringenti … tali da rendere pressoché inutile l’attesa dell’adozione di uno strumento attuativo”) non può che valere il principio (espressamente sancito solo per la PAS) secondo cui “la mancata adozione del PIP non possa certo tradursi in un ostacolo alla realizzazione dell’impianto anelato”.