Il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione di una PAS legittima l’attività privata che ne costituisce l’oggetto, fermo restando l’obbligo del Comune di svolgere le attività conseguenti.

Al decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione di una PAS si determina l’effetto di rendere lecita l’attività privata che ne costituisce l’oggetto “nell’ottica di una vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell’attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo”.

È quanto affermato dal TAR Puglia Lecce II nella recentissima sentenza n. 1177/2025 resa a definizione di un giudizio introdotto con un ricorso proposto, per conto di un operatore del settore, dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, coadiuvato dall’Avv. Francesca Tondi, e volto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune a fronte della presentazione di una PAS.

In particolare, il GA ha riconosciuto che, una volta acquisiti da parte del soggetto proponente la totalità dei pareri delle amministrazioni chiamate ad esprimersi sul progetto (circostanza, questa, che rende ultroneo l’avvio di una procedura conferenziale), il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione di una PAS legittima l’attività che ne costituisce l’oggetto senza che sia necessario alcun ulteriore pronunciamento del Comune.

Il GA ha, comunque, condannato il Comune allo svolgimento delle attività conseguenti alla legittimazione dell’attività oggetto della PAS con, in particolare, l’adozione di un provvedimento di assenso agli “attraversamenti della viabilità di competenza”.

 

 

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