Ai fini del rispetto del termine previsto dal Salva Alcoa è sufficiente la prova dell’invio della comunicazione di fine lavori da parte dell’operatore. Il GSE deve farsi carico di acquisire ogni informazione e documentazione necessarie alla completezza della propria istruttoria

Con la sentenza n. 7991/2025 del 13.10.2025, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso dalla società Battaglio Gestioni S.p.a.  – assistita nel doppio grado di giudizio dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani – ed ha annullato il provvedimento con cui il GSE nel 2016 aveva disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Secondo Conto Energia (D.M. 19 febbraio 2007).

La decadenza dagli incentivi era stata disposta in quanto non era stata provata, nel corso del procedimento, la ricezione da parte del Gestore di rete della comunicazione di fine lavori entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010 (in virtù di quanto previsto dalla l. 129/2010, cd Salva Alcoa).

Con una pronuncia molto innovativa, il Consiglio di Stato ha affermato che agli atti del presente giudizio vi è la prova documentale dell’invio (in data 30 dicembre 2010) della comunicazione di fine lavori al Gestore di rete entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010 e che ai fini della tempestività dell’adempimento non può che rilevare la data di invio della raccomandata, dovendosi ritenere non decisiva la data di ricezione della medesima. Una volta provato l’invio della comunicazione entro la data ultima, alcun altro onere di natura probatoria poteva essere preteso dalla società.

Sotto il profilo istruttorio, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il provvedimento di decadenza adottato senza la necessaria interlocuzione con il Gestore di Rete al fine di appurare la data di invio della comunicazione di fine lavori ed eventualmente di arrivo.

In particolare, il GSE non poteva – con illegittimo aggravio procedimentale – addossare alla società l’onere probatorio relativo alla data di ricezione delle raccomandate, potendo farsi carico esso stesso, in quanto Ente procedente, di acquisire ogni informazione e documentazione necessarie alla completezza della propria istruttoria, posto che detta documentazione era in possesso di altri Enti dai quali sarebbe stata facilmente reperibile.

Alcuni precedenti giurisprudenziali di segno opposto, citati dal GSE, sono stati superati dal Consiglio di Stato grazie agli elementi di differenziazione forniti dalla società.

La società Battaglio Gestioni ha manifestato tutta la soddisfazione per gli esiti del contenzioso e per il risultato ottenuto. Ed infatti l’accoglimento dell’appello “determina la riammissione agli incentivi originariamente riconosciuti all’appellante”.

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