Con sentenza n. 1649 pubblicata il 21 ottobre 2025 il TAR Toscana, in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati da una società del gruppo aziendale Grupo Zaragoza, primario operatore del settore delle energie rinnovabili assistito dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, ha chiarito che le previsioni regionali prescrittive di limiti più restrittivi all’installazione di impianti FER sono incompatibili con la disciplina statale e con la riserva di procedimento amministrativo.
Più in dettaglio, il contenzioso è stato avviato con un ricorso volto a contestare un diniego di rilascio di autorizzazione unica fondato sull’art. 6, co. 1, della L.R. Toscana n. 11/2011, nella parte in cui prevede la distanza minima di 200 mt. tra impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 kW.
In particolare, il Giudice amministrativo, richiamato il quadro giuridico vigente in materia e, per quanto di rilievo, l’istituto delle aree idonee ex lege ai sensi del d.lgs. n. 199/2021, ha statuito che la previsione regionale di cui all’art. 6, co. 1, della L.R. Toscana n. 11/2011 « afferma un limite minimo di distanza che, come tale, è incompatibile con la più favorevole misura stabilita, a livello nazionale, dall’art. 20, comma 8, lett. “c-ter”, n. 2, D. Lgs. n. 199/2021, che va a sua volta collocato nell’ottica del Legislatore nazionale mirante a concentrare gli impianti FER in “siti già compromessi da trasformazioni antropiche” », aggiungendo che « una diversa interpretazione, tesa a salvaguardare la portata della norma regionale, contrasterebbe con l’uniformità di disciplina che il Legislatore nazionale, in adempimento agli obblighi comunitari, ha inteso assicurare su tutto il territorio italiano ».
Dalla acclarata incompatibilità tra previsioni il TAR fa conseguire l’abrogazione tacita dell’art. 6, co. 1, L.R. n. 11/2011, nella parte in cui prescrive la distanza minima di 200 mt. tra gli impianti FTV a terra di potenza superiore a 200 kW, con conseguente annullamento del diniego di AU impugnato.
Con la Sentenza in commento, peraltro, il TAR ha chiarito altresì che un impianto FTV con potenza superiore a 20 kW già presente (o, comunque, già autorizzato) in sito e distante meno di 500 mt. da altro impianto da installare costituisce uno “stabilimento” ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e, pertanto, rileva ai fini della qualifica di idoneità dell’area ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter) n. 2 del d.lgs. n. 199/2021.
Trattasi di una sentenza che assume rilievo sistematico per la chiarezza interpretativa offerta non solo in relazione alla gerarchia delle fonti in materia energetica ma anche in relazione alla riaffermazione della riserva di procedimento amministrativo, posto che un diniego può essere espresso solo all’esito di un apposito e attento vaglio del caso concreto, senza acritica adesione a divieti aprioristici di sorta.










