Con plurime sentenze del 14.02.2026 (nn. 323, 324, 325, 326, 327, 328 e 334/2026), il TAR Sardegna ha accolto i ricorsi promossi da alcuni operatori del settore assistiti dallo Studio ASD, affermando l’illegittimità dei provvedimenti con cui la Regione Sardegna, in applicazione delle norme di cui alle L.R. n. 5/2024 e n. 20/ 2024, aveva dapprima sospeso e poi archiviato i procedimenti autorizzativi in corso per la realizzazione di progetti FER.
In particolare il TAR, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025 che ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di autorizzare e realizzare impianti FER localizzati in area qualificata non idonea ai sensi della L.R. 20/2024, ha annullato i provvedimenti con cui la Regione aveva inteso archiviare i procedimenti autorizzativi in corso, facendo proprio il principio generale enunciato dalla Corte per cui non è possibile per l’Amministrazione “ricollegare alla sola “inidoneità legale” di un’area l’automatica e assoluta irrealizzabilità del progetto e dovendo, piuttosto, la stessa Amministrazione verificare, in concreto e nel procedimento amministrativo, la fattibilità del progetto stesso, senza automatismi”. Con conseguente “obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza”.
Il Giudice Amministrativo, inoltre, alla luce di quanto dichiarato e domandato nell’interesse degli operatori assistiti ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a., ha altresì accertato l’illegittimità dei provvedimenti con cui l’Amministrazione aveva inizialmente sospeso i procedimenti autorizzativi in applicazione della moratoria di cui alla previgente L.R. n. 5/2024 (dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 28/2025).
Si tratta di sentenze che, nel tracciare chiaramente le coordinate da seguire nella valutazione degli impianti FER, si augura possano orientare la futura normativa regionale.










