Il favor espresso dal legislatore per la diffusione degli impianti FER e, in particolare, degli impianti agrivoltaici richiede, in caso di diniego all’installazione da parte dell’Amministrazione, l’esternazione di una congrua e specifica motivazione.
È quanto afferma il CdS nella sentenza n. 1208/2026 della Sez. IV resa all’esito di un contenzioso proposto dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, coadiuvato dall’Avv. Francesca Tondi, nell’interesse della Brindisi Energia 3 Srl per l’annullamento di un diniego di VIA e PAUR opposto ad un progetto agrivoltaico reso oggetto di valutazione negativa da parte di taluni enti chiamati a partecipare alla procedura conferenziale.
Nella sentenza, in esito ad una analitica disamina dei principi informatori della materia, il CdS ha rilevato, in estrema sintesi:
– l’inconferenza del riferimento al fatto che il territorio sia interessato da plurime istanze finalizzate alla realizzazione di impianti FER;
– l’inapplicabilità agli impianti agrivoltaici dell’indice di pressione cumulativa e del concetto di “perdita di suolo”;
– l’impossibilità di invocare il PPTR “in senso preclusivo anche ad impianti di nuova generazione”;
– che <<l’idoneità delle zone “agricole” ad ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili risulta già valutata positivamente dal legislatore nell’ambito del DLgs 387/2003 e del DLgs 199/2021 … e il rilascio dell’AU comporta, ove necessario, variante urbanistica>>.
Quindi, il CdS ha individuato nel dettaglio gli elementi da rendere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere.
La sentenza è particolarmente importante in quanto definisce con precisione i parametri di valutazione degli impianti agrivoltaici, così orientando l’attività dell’Amministrazione chiamata ad esaminarli.










