Il Consiglio di Stato ha bocciato, infatti, la lettura estensiva dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 fatta propria dal Gestore, ritenendolo privo del potere di sindacare la legittimità e l’efficacia dei titoli abilitativi sulla cui base sono realizzati gli impianti energetici. E’ questo, in sintesi, l’esito cui giunge il C.d.S. con la sentenza n. 2859, pubblicata in data 14.5.2018, di riforma della decisione del Tar Lazio n. 1099 del 2017. Con tale ultima pronuncia il giudice di primo grado aveva ritenuto esente da vizi il diniego della qualifica IAFR opposto dal Gestore ad un impianto eolico sulla base di una presunta inidoneità del titolo abilitativo utilizzato dall’impresa ai fini della realizzazione dell’impianto medesimo, sebbene regolarmente rilasciato dalla competente Amministrazione comunale. Aderendo alla tesi autorevolmente sostenuta nell’interesse della società appellante, nel doppio grado di giudizio, dagli Avvocati Andrea Sticchi Damiani, Francesco Saverio Marini ed Ernesto Sticchi Damiani nel riformare la sentenza del Tar che aveva ammesso il potere del GSE di contestare l’idoneità del titolo edilizio, il Consiglio di Stato ha chiarito il significato e la portata del combinato disposto di cui agli artt. 42, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 e 4, comma 2, lett. c), del DM controlli, precisando che al GSE E’ normativamente precluso “sindacare la legittimità e conseguentemente l’efficacia“ del titolo autorizzativo alla base dell’impianto, dovendosi il Gestore limitare ad un mero controllo formale sulla sua esistenza. Tale regola vale tanto in materia edilizia che in relazione ad ogni altro procedimento che deve essere gestito da Amministrazioni diverse dal GSE, ovvero dagli enti locali, come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato, in ragione del fatto che “il controllo operato dal GSE ha carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimità dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore“. Un’opposta conclusione, del resto, condurrebbe ad ammettere che il GSE possa operare quale Amministrazione sovraordinata rispetto a quelle che concorrono a rilasciare i titoli necessari per l’ammissione alle tariffe incentivanti, conclusione, questa, ritenuta dal C.d.S. irragionevole e priva di qualunque fondamento normativo, nonché contraria “con i valori e i principi presidiati dagli artt. 5 e 118 Cost.“.
Il GSE non può sindacare gli atti delle altre amministrazioni, specificamente i titoli abilitativi rilasciati in materia edilizia, nemmeno relativamente al profilo del riconoscimento delle tariffe incentivanti

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