Non sussiste dubbio sulla legittimità dell’intervento ad adiuvandum di Elettricità Futura, difesa dagli Avv. ti Andrea Sticchi Damiani e Cristina Martorana, nel giudizio di impugnazione della disciplina sugli extraprofitti attuativa dell’art. 15-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, pendente avanti al TAR Milano, che era stato sospeso a giugno 2023 a seguito del rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale di compatibilità con il Regolamento Europeo della predetta norma.
Così ha deciso il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 595 del 21 febbraio 2024, che ha riformato l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dello scorso novembre, con cui, illegittimamente, non era stato ammesso l’atto di intervento di Elettricità Futura, sul semplice presupposto di fatto che l’Associazione persegue gli interessi di tutte le imprese operanti nella filiera elettrica e, pertanto, non solo di quelle colpite direttamente dall’applicazione della normativa interna sugli extraprofitti in contestazione.
Come ha chiarito il Consiglio di Stato, l’eventuale esistenza di posizioni differenziate all’interno della medesima categoria di operatori economici o professionali non può far desumere in via automatica un conflitto di interessi, dovendosi, invece, tener conto, in sede di accertamento del requisito dell’omogeneità dell’interesse fatto valere in giudizio, degli scopi statutari dell’ente e della riconducibilità agli stessi della questione controversa in giudizio.
Nel caso specifico, richiamando la decisione dell’Ad. Plenaria n. 8 del 21/5/2019, il Consiglio di Stato ha chiarito che, “per un verso, la circostanza che all’interno della compagine vi possano essere operatori non colpiti direttamente dell’art. 15 bis citato non determina, in automatico, un loro interesse (contrario a quello della ricorrente nel giudizio a quo) al mantenimento della misura, che costituirebbe, al più, un interesse di mero fatto e d’altra parte non si tratta di questione suscettibile di dividere la medesima categoria in posizioni contrastanti (non potendosi ipotizzare un interesse giuridicamente protetto a mantenere un prelievo, in tesi illegittimo, a carico di alcuni produttori); per altro verso, l’annullamento –sperato dalla ricorrente in primo grado- delle Delibere ARERA e dei provvedimenti del GSE, attuativi della normativa nazionale, comporterebbe la cessazione del prelievo nei confronti degli operatori interessati e non l’estensione dello stesso ai soggetti attualmente esclusi dall’ambito di applicazione della norma, sicché non è nemmeno ipotizzabile un possibile pregiudizio alla posizione dei produttori di energia da fonti non rinnovabili”.
Ne risulta, pertanto, cristallinamente e inconfutabilmente confermata la legittimazione ad intervenire di Elettricità Futura nel giudizio a quo, che le consentirà di partecipare attivamente nel giudizio pendente avanti alla Corte di Giustizia, in fede ai propri scopi statutari e in prima linea nella difesa degli interessi dei suoi Associati.









