Appalto PNRR per l’affidamento dei lavori afferenti all’intervento denominato “adeguamento migliorativo dei canali irrigui consortili – ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui SX Agri, Recoleta e San Basilio”. Andrea Sticchi Damiani vince per l’ATI Mancusi-Marottoli anche in Consiglio di Stato.

Con sentenza n. 6504/2024 – pubblicata il 19 luglio u.s.  – il Consiglio di Stato ha confermato la Sentenza n. 60/2024, con cui il Tar Basilicata aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso l’aggiudicazione, in favore del R.T.I. Mancusi-Marottoli, della procedura di gara per l’affidamento dei lavori afferenti all’intervento denominato “adeguamento migliorativo dei canali irrigui consortili – ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui SX Agri, Recoleta e San Basilio” (Valore della gara di € 16.030.679,46). La gara pubblica di appalto, bandita dalla Regione Basilicata e rientrante tra gli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stata aggiudicata all’ATI Mancusi S.p.a. – Marottolli Costruzioni e Servizi S.r.l., difesa in entrambi i gradi di giudizio dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani.

A fronte di un duplice rilievo di inammissibilità segnalato dalla difesa dell’aggiudicataria e accolto dal TAR in primo grado, anche il Consiglio di Stato ha condiviso le argomentazioni sviluppate dall’ATI controinteressata circa la mancata presentazione da parte della società appellante della c.d. prova di resistenza.

Con una netta pronuncia, il Consiglio di Stato ha affermato che in tutti i casi in cui non venga invocato in concreto il totale azzeramento del punteggio attribuito dalla Commissione di gara, ma solo una sua riduzione in chiave comparativa con il punteggio ottenuto dall’offerta della seconda classificata, occorra indicare – ai fini della prova dell’interesse all’impugnazione – quale fosse il giusto punteggio da attribuire all’offerta contestata.

Le riscontrate carenze argomentative rilevate dal Consiglio di Stato “elidono, già in radice, la possibilità di pervenire al risultato auspicato dalla ricorrente” e, dunque, non è stato neppure necessario entrare nel merito delle contestazioni formulate avverso l’offerta tecnica aggiudicataria.

Il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato la piena legittimità dell’aggiudicazione a favore delle società controinteressate che esprimono piena soddisfazione per il risultato raggiunto.

 

 

 

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