Sul regime autorizzativo applicabile nelle fasce B e C dei coni visuali del PPTR – Andrea Sticchi Damiani vince al Consiglio di Stato

Con sentenza n. 7780/2024 il CdS IV, in riforma di una sentenza resa dal TAR Puglia Bari II, ha disposto l’annullamento del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica e del diniego di PAS opposti ad un progetto volto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in area ricadente nella fascia C di un cono visuale del sud-Salento in ragione del mero fatto storico dell’incompatibilità del progetto con la disciplina recata dalle linee guida 4.4.1 del PPTR della Puglia.

In particolare, in accoglimento delle tesi difensive svolte dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, coadiuvato dall’Avv. Francesca Tondi, nell’interesse di una Società che aveva presentato la PAS, il CdS ha affermato:

– che le fasce B e C dei coni visuali del PPTR <<non sono “ulteriori contesti” nell’accezione del DLgs 42/2004>> di talché l’interferenza con essi non impone “l’accertamento di compatibilità”;

– che l’interferenza con le fasce B e C dei coni visuali del PPTR non preclude la qualificazione dell’area di impianto in termini di idoneità;

– che l’interferenza con le fasce B e C dei coni visuali del PPTR non vincola in senso negativo l’esito della PAS atteso che la disciplina recata dalle linee guida 4.4.1 del PPTR non è vincolante e reca limiti insuscettibili di essere intesi come forieri di un “divieto assoluto di potenze superiori”, dovendo, per l’effetto, effettuarsi da parte dell’Amministrazione competente una valutazione che tenga conto  della specificità dei luoghi e  dello “interesse pubblico valorizzato anche dalle norme europee a promuovere le fonti di energia rinnovabile”.

La sentenza assume particolare rilievo in quanto, tra l’altro, afferma la possibilità che un impianto FER interferente con le fasce B e C dei coni visuali del PPTR, laddove non necessitante espropri, sia realizzato anche “con la semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata”.

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