Con sentenza n. 772/2025, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla società Tuscia Energie Rinnovabili S.r.l. assistita dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, annullando un provvedimento di decadenza dagli incentivi adottato dal GSE sul presupposto: (i) della elusione delle previsioni in tema di accesso agli incentivi; (ii) del divieto di corrispondere incentivi in favore di impianti in area agricola.
Il TAR ha affermato il principio innovativo per cui il GSE deve rispettare i termini previsti per l’autotutela amministrativa, salvo che vengano in rilievo false dichiarazioni di parte; in particolare, valorizzando la modifica operata dal DL 76/2020, il TAR ha affermato che “non può dubitarsi che il legislatore abbia inteso circoscriverne la possibilità di esercizio entro un predeterminato lasso temporale (superabile soltanto al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2-bis dell’art. 21-nonies L. 241/1990), che nella specie non è stato rispettato (senza che emerga in alcun modo la ricorrenza delle richiamate condizioni che ne consentono eccezionalmente il superamento).”.
Si tratta di un principio innovativo volto a tutelare il legittimo affidamento degli operatori alla stabilità dei propri investimenti.










