Con sentenza n. 5119/2023, il TAR Lazio ha accolto il ricorso promosso dal Comune di Villapiana, assistito dall’avv. Andrea Sticchi Damiani e dall’avv. Mauro Magnelli, avverso il provvedimento con cui il GSE ha disposto la decadenza dagli incentivi di 7 impianti fotovoltaici contestando (i) la natura di soggetto responsabile; (ii) l’artato frazionamento degli impianti e (iii) la data di acquisto della proprietà delle aree.
Per quanto di rilievo, il Giudice amministrativo ha ravvisato la violazione dell’art. 56 del d.l. 76/2020 in quanto il GSE, a seguito dell’istanza di riesame presentata dall’Amministrazione comunale, non ha svolto alcuna valutazione concreta sulla fattispecie oggetto di riesame, essendosi il Gestore limitato a ribadire la legittimità del provvedimento originario di decadenza senza in effetti operare, come necessario, alcuna rivalutazione dei presupposti dello stesso alla luce dei parametri di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990.
Ai fini della riedizione del potere, il GSE dovrà anche tenere conto di due accertamenti dirimenti compiuti dal TAR, ossia: (i) la natura di soggetto responsabile del comune anche alla luce della “determinante sopravvenienza normativa rappresentata dall’art. 9 bis del d.l. 18 novembre 2022 n. 176”; (ii) in caso di rispetto della normativa antielusiva prevista dalle Regole Applicative, il GSE non può contestare l’artato frazionamento degli impianti.










