Con sentenza n. 19744 pubblicata il 6 novembre 2025 il TAR Lazio-Roma, in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati dalla società Fiusis S.r.l., operante nel settore delle energie rinnovabili e assistita dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, ha accertato l’illegittimità del provvedimento di rideterminazione degli incentivi in seguito al ricalcolo della quota di energia imputabile ai servizi ausiliari adottato, dal GSE, a distanza di ben tredici anni dal momento dell’ammissione alla tariffa incentivante,, nonché di tutti gli altri provvedimenti conseguenti.
Il TAR, n accoglimento delle difese prospettate, ha rilevato l’illegittimità del provvedimento di decadenza parziale per tardiva adozione, in violazione del limite temporale di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 come novellato dall’art. 56 del D.L. n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020. La pronuncia conferma, pertanto, che il provvedimento di decadenza parziale avrebbe dovuto essere adottato entro il 17.1.2022, vale a dire entro il termine di 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della novella (17.7.2020).
La pronuncia è particolarmente interessante per il puntuale excursus in punto di decorrenza del termine di prescrizione “da ogni singola erogazione degli incentivi”, stabilendo che “Qualora .. – come nella fattispecie in esame – sin dall’origine il GSE abbia riconosciuto incentivi (asseritamente) superiori a quelli spettanti (così come, a fortiori, qualora gli incentivi sin dall’origine radicalmente non spettassero), il pagamento è sin dall’origine indebito e conseguentemente la relativa prescrizione decorre dal momento della sua effettuazione”. Trattasi, infatti, di disciplina diretta alla tutela di esigenze di carattere pubblicistico.
Si afferma, pertanto, il principio secondo cui il termine di prescrizione per il recupero degli incentivi erogati decorre già in costanza di rapporto di incentivazione, non a rapporto terminato.
La sentenza, riaffermando il principio secondo cui la previsione di un limite temporale all’esercizio del potere autoritativo del GSE è pienamente coerente con i parametri costituzionali, contribuisce ad eliminare una situazione di incertezza nella vita delle imprese idonea a incidere negativamente, in un’ottica più complessiva, sulle dinamiche del mercato (come nella specie su quello dell’energia) e sulla fiducia degli investitori e dunque sull’affidabilità del “sistema Paese”.









