Gli impianti esistenti non rilevano ai fini del cumulo di cui all’art. 4.1 delle Linee Guida allegate al D.M. 30.03.2015. VSE vince con Andrea Sticchi Damiani al TAR Lecce.

Ai fini dell’applicabilità del criterio del “cumulo con altri progetti” di cui all’art. 4.1. delle “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome” allegate al D.M. 30.03.2015, non rilevano gli impianti già esistenti al momento della presentazione del progetto, ma unicamente gli altri progetti interessanti l’area e non ancora materialmente realizzati.

Il TAR Lecce, con sentenza n. 935 del 17 luglio 2024, ha accolto il ricorso promosso nell’interesse di una società del gruppo Viridis Energia, annullando il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva assoggettato il progetto fotovoltaico a screening VIA ritenendo tale criterio (implicante il dimezzamento delle soglie rilevanti) operante anche in relazione alla presenza di impianti fotovoltaici già esistenti.

In particolare, il TAR ha rilevato che una simile opzione interpretativa non collima, risultando incoerente, con il dato testuale della disposizione richiamata, in particolare nella parte in cui espressamente puntualizza che il criterio del “cumulo con altri progetti” viene in rilievo con riguardo a “progetti” afferenti ad “opere o interventi di nuova realizzazione”, ponendo dunque al di fuori dell’alveo applicativo della fattispecie la computabilità di impianti preesistenti rispetto al momento di proposizione di un singolo progetto da realizzare.

Va anzi sottolineato, aggiunge il TAR in integrale accoglimento delle tesi difensive svolte nell’interesse della Società ricorrente, che l’intero art. 4.1 delle Linee Guida, nel disciplinare il criterio cumulativo in esame, fa sempre soltanto riferimento a “progetti” di opere, non già ad opere tout court. Nella medesima direzione ermeneutica si pone, ancora, la norma ove dispone che “Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati”, dovendosi invero leggere tale adempimento collaborativo a carico dell’autorità procedente come funzionale a consentire al privato di conoscere l’eventuale presenza di ulteriori progetti interessanti l’area, benché non ancora materialmente realizzati e, dunque, in astratto non conoscibili dal richiedente.

Un’altra importante pronuncia del TAR (grazie alla quale si conferma la centralità della giustizia amministrativa nella transizione energetica), in ottica chiarificatrice della disciplina di riferimento in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, anche alla luce delle distorte interpretazioni talora offerte dalle Amministrazioni.

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