Il CGA afferma la competenza della Soprintendenza nei procedimenti di VIA statale nella Regione Sicilia nonché l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso orizzontale

Con sentenza n. 678/2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Cultura confermando la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso promosso da una società appartenente al gruppo Alleans Capital International, assistita dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, in relazione a un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 100 MW.

In particolare, la sentenza di primo grado aveva annullato il decreto di VIA del MASE che imponeva lo stralcio di una parte significativa del progetto sulla base del parere con prescrizioni del MiC, a dispetto del parere integralmente favorevole della Soprintendenza locale.

Il TAR, accogliendo la tesi dell’operatore ricorrente, ha annullato il decreto di VIA affermando la competenza regionale in materia paesaggistica e culturale delle Soprintendenze locali nell’ambito del procedimento di VIA statale, con conseguente onere del MASE di rilasciare un provvedimento di VIA integralmente favorevole.

In sede di appello, il CGA ha confermato la competenza delle Soprintendenze locali a esprimere il concerto nell’ambito della procedura di VIA statale (di competenza del MASE), affermando sul piano generale l’operatività dei meccanismi di semplificazione previsti dalla legge.

In particolare, il CGA ha affermato (aderendo all’orientamento del TAR Bari, sent. n. 1429/2023) che la mancata espressione del concerto nei termini di legge “non pregiudica di per sé le valutazioni del Ministero dell’Ambiente” dal momento che “può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis L. n. 241/1990 (recepito in Sicilia dall’art. 30 L.R. 21 maggio 2019 n. 7) secondo cui la condotta omissiva dell’Amministrazione interpellata preposta anche alla tutela di interessi sensibili, (ossia, nell’occasione l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana), serbata oltre il termine previsto vale quale silenzio assenso (co. 2)”.

Inoltre, e sotto un profilo concorrente, il CGA ha rilevato che, anche in caso di parere negativo dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica e culturale,  il MASE può procedere con “l’indizione di una Conferenza di servizi da parte del Ministero dell’Ambiente direttamente in modalità sincrona ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 bis co. 7 e 14 ter L. n. 241/1990 nella prospettiva, dunque, per la predetta Amministrazione statale procedente di potersi avvalere sia del silenzio-assenso, sia della facoltà di decidere secondo la regola delle “posizioni prevalenti” (art. 14 ter co. 7 L. n. 241/1990)”.

La pronuncia in commento ha dunque chiarito definitivamente l’assetto di competenze in materia di VIA nel territorio della Regione Sicilia, nonché affermato l’applicabilità al procedimento in questione degli istituti di semplificazione procedimentale previsti dalla legge n. 241/90.

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