Con sentenza n. 8352/2024 – pubblicata il 18 ottobre – il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato dalla terza classificata avverso gli esiti della gara bandita da Acquedotto Lucano e in particolare avverso la Determinazione con la quale si procedeva alla individuazione ed indicazione dei soggetti aggiudicatari di ciascuno dei quattro lotti funzionali in cui era stata suddivisa la procedura di affidamento dei “lavori di realizzazione camerette e sostituzione condotte nel territorio della Regione Basilicata” di cui al Bando approvato con Determinazione RCG n. 861/2023 del 14/09/2023 e finanziati con fondi PNRR ai sensi del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 594 del 24.8.2023; aggiudicazione disposta da Acquedotto Lucano a favore dell’ATI composta dalle società Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l., Mancusi s.p.a. ed Edilia Costruzioni s.r.l., difesa in entrambi i gradi di giudizio dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani.
L’aggiudicataria aveva contestato l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e, in particolare, per la inadeguatezza della c.d. prova di resistenza.
Inoltre, ai fini dell’interesse al ricorso era stata segnalata la peculiare posizione della terza classificata che avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza delle censure formulate avverso due offerte classificatesi in posizione superiore. Nel merito, le censure formulate risultavano generiche e impingevano nel merito di valutazioni altamente discrezionali della stazione appaltante, non sindacabili dal giudice di merito.
Il giudice d’appello, sul presupposto che “nessuna delle censure dedotte nei confronti della seconda classificata risulta supportata da elementi di prova, il che ne preclude l’accoglimento” ha sancito “il venir meno dell’interesse all’esame delle doglianze rivolte nei confronti dell’aggiudicataria, atteso che anche laddove le stesse risultassero fondate l’odierna appellante non potrebbe conseguire l’aggiudicazione della gara, non potendo, comunque, sopravanzare l’A.T.I. classificatasi al secondo posto“.
Il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato la piena legittimità dell’aggiudicazione a favore delle società controinteressate che esprimono piena soddisfazione per il risultato raggiunto. Le società aggiudicatarie potranno così proseguire nel regolare svolgimento del contratto d’appalto, finanziato peraltro con fondi PNRR.