L’ATI Ricciardello-Mancusi – assistita dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani – vince al TAR Basilicata e ottiene l’annullamento dell’aggiudicazione disposta dalla Provincia di Potenza su un appalto di lavori del valore di € 35.196.022,00.

Con sentenza n. 8352/2024 – pubblicata il 24 ottobre – il Tar Basilicata ha annullato l’ammissione alla gara delle imprese controinteressate e l’aggiudicazione in loro favore dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del V lotto della S.P. “Oraziana”, gara bandita dalla Provincia di Potenza.

Il RTI Ricciardello Costruzioni S.p.a. – Mancusi S.p.a , assistito dagli Avv. Andrea Sticchi Damiani, Daniele Chiatante e Giuseppe Carlomagno dello Studio Andrea Sticchi Damiani Studio Legale, aveva impugnato l’aggiudicazione sotto svariati profili.

In particolare, la ricorrente aveva contestato la scelta della stazione appaltante di consentire il soccorso istruttorio al fine di riallineare le quote di partecipazione del RTI aggiudicatario rispetto ai requisiti di partecipazione effettivamente posseduti dai singoli operatori, nonché talune irregolarità connesse al subappalto c.d. “qualificante” (le cui dichiarazioni erano state tardivamente rese) e alla comprova dei requisiti economici.

La sentenza individua e passa in rassegna importanti principi nella materia dei lavori pubblici.

Il TAR Basilicata effettua, in apertura, una dettagliata ricostruzione della normativa in materia di lavori pubblici e raggruppamenti temporanei di imprese, confermando la doverosità dell’esclusione ogni qualvolta venga accertata la mancata qualificazione, per carenza di adeguata attestazione SOA, per la quota di esecuzione di lavori che ciascuna società si è impegnata a svolgere in sede di partecipazione alla gara. Dette mancanze non possono essere colmate tramite il soccorso istruttorio.

Il TAR ha accertato, in accoglimento del ricorso e dopo una fase istruttoria, che per le categorie OG3 e OS21, le SOA possedute dalle società aggiudicatarie erano inadeguate rispetto alle quote dei lavori dichiarate in sede di gara per ciascuna categoria. Solo in sede di soccorso istruttorio, gli operatori hanno (illegittimamente) modificato le quote di partecipazione al RTI al fine di recuperare (tardivamente) la coerenza con le SOA possedute. Secondo il TAR la decisione dell’Amministrazione provinciale di acquisire, in sede di soccorso istruttorio, tra l’altro, una nuova «dichiarazione di impegno in ATI», con modifiche relative alle quote di partecipazione, si pone in contrasto: a) con l’art. 101 del Codice degli appalti; b) nonché con il disciplinare di gara e gli articoli 68 e 100 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell’art. 30, comma 1, dell’allegato II.12 al Codice.

L’approccio sostanzialistico di natura pro concorrenziale, suggerito dalla aggiudicataria, è stato ritenuto non fondato dal Collegio giudicante sulla base dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27 marzo 2019, n. 6.

Il TAR Basilicata ha quindi confermato importanti principi in relazione alle gare pubbliche (in continuità con recenti sentenze del 2024, resi da altri Tribunali Amministrativi Regionali), procedendo ad un opportuno bilanciamento tra i principi di concorrenzialità, il principio di par condicio tra i concorrenti e il principio di autoresponsabilità, che regge le procedure comparative, e in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione o di dichiarazioni non conformi alle prescrizioni del bando.

Inoltre, è stato ritenuto non fondato il ricorso incidentale presentato dal RTI aggiudicatario relativo a questioni attinenti all’offerta tecnica del RTI Ricciardello-Mancusi.

Le società ricorrenti hanno espresso piena soddisfazione per l’accoglimento del ricorso e confidano che l’Amministrazione possa procedere quanto prima alla nuova aggiudicazione di una gara molto importante per l’intero territorio regionale.

 

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