Si è conclusa con due sentenze depositate in data 1/4/2025 al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana una controversia promossa da un privato proprietario di alcuni terreni e di un antico “baglio” situato in agro del comune di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani, posto nelle vicinanze di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica, già costruito e in funzione, di titolarità di una società del Gruppo Asja, autorizzato dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità con decreto del 2016.
Il giudizio è stato promosso dal proprietario (a seguito di acquisto dei terreni e del baglio nel 2021 ritenendo che l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, poiché rilasciata sulla scorta del parere favorevole della Soprintendenza, condizionato alla realizzazione di opere di mitigazione ambientali consistenti in un filare alberato mitigante la visibilità di una delle torri eoliche dal Baglio, da piantumare sui terreni privati di pertinenza dello stesso baglio, costituisse un opera ad effetto espropriativo e quindi fosse necessaria la notifica del provvedimento autorizzativo direttamente al proprietario delle aree interessate dalla esecuzione dell’opera di mitigazione.
Asja, difesa dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, ha resistito al ricorso facendo valere in primo luogo la manifesta tardività del ricorso, promosso solo nel 2022, con il quale si chiedeva l’annullamento del decreto contenete l’Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio rilasciato nel 2016 e pubblicato nelle forme di legge. Inoltre, la difesa di Asja ha sostenuto che la prescrizione contenuta nell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza, e cioè la realizzazione della misura di mitigazione a tutela del baglio, per un verso non rendeva necessario che la società autorizzata fosse proprietaria delle aree di sedime dell’opera di mitigazione, e per altro verso non introduceva un vincolo espropriativo per effetto del quale l’AU dovesse essere notificata direttamente al proprietario del baglio e dell’area di pertinenza su cui il filare alberato doveva essere piantumato.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato la tardività del ricorso contro l’AU rilasciata con D.R.S. n. 763/2016, in quanto ogni questione concernente l’autorizzazione stessa avrebbe dovuto essere proposta dal dante causa dell’attuale proprietario e ricorrente, con tempestivo ricorso anche con riferimento alle prescrizioni contenute nello stesso provvedimento autorizzativo, tenuto conto anche della piena conoscibilità delle opere di mitigazione (piantumazione degli alberi). Neanche la successiva occupazione temporanea d’urgenza, non avente finalità espropriativa, poteva rimettere nei termini per la formulazione di censure avverso il presupposto atto autorizzativo dell’impianto e della prescrizione ambientale.
Quanto alla esecuzione dell’opera di mitigazione, il CGA ha poi confermato, aderendo anche su tale aspetto alle tesi della difesa di Asja, che l’attività di piantumazione di alberi è inidonea a costituire una fattispecie di c.d. “espropriazione sostanziale”, sulla base della medesima ratio che ha portato la condivisibile e maggioritaria giurisprudenza ad escludere l’imposizione di un vincolo espropriativo nei casi di destinazione di un’area a verde pubblico. Ne deriva che non possono ritenersi applicabili le norme preordinate a regolare il procedimento ablativo, che infatti non viene in rilievo nel caso deciso, trattandosi invece di un’occupazione temporanea, per il tempo necessario alla piantumazione degli alberi.
Ulteriore e rilevante aspetto condiviso dal CGA rispetto alle difese formulate, è quello per cui il riferimento ai “lavori” di realizzazione dell’impianto cui fa riferimento l’atto autorizzativo ai fini dell’osservanza del termine concesso, pena la decadenza, non riguardano le opere di mitigazione, ma solo le opere per la realizzazione dell’impianto, nonché alle opere connesse ed alle infrastrutture indispensabili.
Un’altra prova di attenzione ed equilibrio dei giudici amministrativi che fa chiarezza e assicura certezza per gli operatori delle rinnovabili e i sostenitori della transizione energetica.