Prima sentenza a favore degli operatori in materia di “integrazione architettonica”: Andrea Sticchi Damiani vince in Consiglio di Stato

Finalmente giunge la prima sentenza favorevole agli operatori in materia di “integrazione architettonica”, ed infatti con la pronunzia n. 4915/2024 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso da un operatore, assistito dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, che aveva subito dal GSE la riduzione della tariffa incentivante riconosciuta ai sensi del D.M. 19.02.2007 da “impianto integrato” a “impianto parzialmente integrato”, per la rilevata  mancanza di un “simil pannello” di legno – non immediatamente eccepita – in sede di sopralluogo nell’ambito una verifica.

Il Consiglio di Stato ha innanzitutto chiarito la portata meramente divulgativa ed esemplificativa della Guida dell’aprile 2009, che “non può che avere la natura di ausilio di carattere operativo; non può essere quindi idonea ad integrare i requisiti per la spettanza dell’incentivo, disciplinati dal D.M.“; ha, quindi, ritenuto che “ha errato il giudice di primo grado nel ritenere rilevanti le indicazioni della Guida, avendo anche richiamato le prescrizioni della stessa relative agli impianti in cui i moduli coprono una porzione del tetto, essendo in tal caso diversi gli elementi di raccordo, mentre nel caso di specie, non sono presenti né le guaine, né scossaline speciali, né mezze tegole”.

Accogliendo le tesi difensive dell’operatore, il Giudice d’appello ha, inoltre, affermato una serie di interessanti principi:

– “la mancanza di un pannello posto in un angolo finale della copertura non può ritenersi una violazione rilevante al fine dell’erogazione degli incentivi né ai fini della misura degli stessi, non avendo mutato le caratteristiche dell’impianto in ordine alla integrazione architettonica dei pannelli. In ogni caso, il GSE non ha fornito alcuna dimostrazione che sia una violazione rilevante o che la mancanza abbia inciso effettivamente sulla funzionalità energetica o di copertura dell’impianto, in relazione alla natura delle strutture di cui i pannelli costituiscono copertura”;

– “tenuto conto della sostanziale irrilevanza anche economica della mancanza del “simil pannello” non appare verosimile alcuna altra motivazione in ordine a tale carenza se non quella dedotta dalla società appellante in ordine all’intervento di eventi atmosferici, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che, dopo il montaggio di due grandi coperture con 1449 pannelli per una superficie complessiva di due chilometri quadrati circa, la società non abbia proceduto al completamento della copertura con il montaggio di un pannello di legno”;

– “E’ mancato […] il rispetto del principio del contraddittorio nel corso del sopralluogo e dei principi di equità e trasparenza, essendo stata accertata solo successivamente una lieve mancanza, senza dare al privato la possibilità di un contraddittorio effettivo in relazione alle specifiche circostanze di fatto, che sarebbe stato possibile solo nell’immediatezza del sopralluogo”;

– “In ogni caso il provvedimento del GSE appare gravemente lesivo del principio di proporzionalità, in relazione alla manifesta sproporzione tra la mancanza rilevata e la perdita dell’incentivo, quantificata dalla parte appellante in circa 300.000 euro”.

 

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