Passa in giudicato la sentenza n. 1265/2024 con cui il TAR Puglia, sede di Bari, ha accolto il ricorso promosso da una società veicolo del Gruppo di Asja Ambiente Italia S.p.A. Società Benefit assistita dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani.
Ritenuta illegittima l’inerzia serbata dal MASE nell’ambito del procedimento per il rilascio della VIA statale, il Giudice Amministrativo ha riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006. Secondo il TAR, infatti, “il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del MASE dei termini di conclusione del procedimento; sicché, per effetto dell’inosservanza dei termini procedimentali sorge -ex lege- in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso e, al contempo, l’obbligo del relativo pagamento a carico del Ministero”.
In definitiva, non solo è stata ritenuta illegittima l’inerzia del MASE, ma anche fondata la domanda di rimborso di un importo pari alla metà delle spese di istruttoria versate dalla società ricorrente.