Con la sentenza n. 933/2026, il TAR Ancona ha annullato le prescrizioni di stralcio impugnate da un primario operatore del settore assistito dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, imposte dalla Commissione Tecnica e dal MIC nell’ambito di un procedimento di VIA statale, e acriticamente recepite dal MASE nell’esitare favorevolmente il procedimento.
In particolare il Tribunale, in continuità con il recente pronunciamento n. 527/2026, ha rilevato che “un provvedimento autorizzativo o un parere formalmente favorevole non possono contenere prescrizioni tali per cui tali atti si rivelano sostanzialmente sfavorevoli per il destinatario, visto che: i) se tale risultato è voluto, si è in presenza di un atto viziato da sviamento di potere; ii) se tale risultato è inconsapevole, si è in presenza di un atto viziato da difetto di istruttoria, nonché da violazione del principio di proporzionalità”.
Pertanto, osserva il Giudice Amministrativo, sono illegittime quelle prescrizioni di stralcio che, vietando di collocare i pannelli in una determinata area e il divieto (o l’impossibilità) di recuperare altrove la superficie radiante perduta, alterino i calcoli che il proponente ha posto a base della valutazione economica circa la profittabilità dell’iniziativa.
Il TAR, inoltre, non ha mancato di rilevare il grossolano difetto di istruttoria che viziava nello specifico tali prescrizioni, giacché imposte al mero fine di tutelare visuali percettive da immobili disabitati da demolire e/o nella disponibilità del proponente.
Si tratta dunque di un’ulteriore importante pronuncia del Giudice Amministrativo che conferma l’ineludibilità del principio di proporzionalità nelle procedure autorizzative di impianti FER.









