“La pianificazione urbanistica comunale non è … idonea a comprimere la qualificazione delle aree ritenute idonee all’insediamento degli impianti FER, atteso che i comuni non possono vietare, in via generale ed astratta, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sia nelle aree qualificate dalla legge come idonee alla loro installazione che in quelle dichiarate inidonee”. E ciò “in applicazione del principio euro-unitario della massima diffusione degli impianti FER e dei principi fondamentali statali in materia energetica … volti ad assicurare la priorità della costruzione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, in considerazione dell’importanza strategica che essi assumono nel contrastare, anche nell’interesse delle future generazioni, i fenomeni dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento ambientale e nell’assicurare l’approvvigionamento energetico”.
E’ quanto statuito dal TAR L’Aquila nella recente sentenza n. 506/2026 resa a definizione di un giudizio introdotto con ricorso proposto dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, coadiuvato dall’Avv. Francesca Tondi, per conto di un operatore del settore.
Il TAR L’Aquila ha, altresì, rilevato che:
– è precluso all’Amministrazione l’utilizzo, per la prima volta ed in sede di riedizione del potere, di motivi ostativi già rilevabili nella fase istruttoria del procedimento definito con il provvedimento annullato in sede giurisdizionale;
– che, decorsi 30 giorni dal deposito della sentenza con la quale sia stato annullato un provvedimento recante diniego ad una PAS, che “il mancato esercizio del potere inibitorio entro i termini previsti dalla legge ha … determinato la formazione tacita del titolo abilitativo, con conseguente illegittimità del sopravvenuto provvedimento di diniego espresso”.
La sentenza offre indicazioni precise e significative sul corretto esercizio del potere amministrativo nei procedimenti relativi a FER dei quali conferma la necessità che siano condotti nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria e correttamente anche dal punto di formale e delle interlocuzioni con il soggetto proponente.









