Annullate le disposizioni delle DAL Emilia-Romagna sui limiti all’occupazione di aree agricole – Andrea Sticchi Damiani vince al Consiglio di Stato.

Con sentenza n. 4201/2026 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso dalla Società XRenew Srl, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, annullando i limiti di “occupabilità” dei terreni agricoli fissati dal combinato disposto di cui all’art. 2.3 della DAL n. 125/2023, e all’Allegato I, lett. b), punto 7, della DAL n. 28/2010.
In particolare, il Consiglio di Stato, condividendo le censure spiegate nell’interesse della Società appellante, ha affermato che la formulazione della disciplina regionale, oltre a porsi in contrasto con l’obbligo di valutazione in concreto dei progetti, ha comunque l’effetto di “rendere assai più difficile l’installazione di impianti di energie rinnovabili in zone già qualificate dal legislatore nazionale come idonee a tale utilizzazione ed anzi preferenziali per essa e di aggravare eccessivamente il procedimento, rendendo ingiustamente onerosa la realizzazione degli impianti stessi […]. La previsione regionale viola, infatti, l’art. 20, commi 1, 6 e 8 d.lgs. n. 199/2021, nella misura in cui predispone un regime differenziale per gli impianti fotovoltaici rendendone più difficile la collocazione anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore a mente del citato art. 20, comma 8”.
Pertanto, osserva il Giudice Amministrativo, risulta pienamente condiviso e determinante il principio di diritto secondo cui sussiste “l’impossibilità per la Regione, nel caso di specie, di frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio ostacoli non previsti dal legislatore statale e di intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti stessi, comprese le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili”.
Si tratta di una sentenza di sistema che, nell’eliminare gli ostacoli illegittimamente frapposti dall’amministrazione regionale alla realizzazione di impianti in aree agricole, conferma ancora una volta l’ineludibilità di una valutazione in concreto dei progetti.

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