Il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell’autorizzazione per la realizzazione, in zona agricola, di un impianto di biometano ammesso agli incentivi PNRR.

Con una importante pronuncia pubblicata il 3.8.2026, il Consiglio di Stato, in accoglimento delle difese svolte nell’interesse della Policoro Green società agricola S.r.l., assistita (nel doppio grado di giudizio) dagli Avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Daniele Chiatante, coadiuvati dall’Avv. Rebecca Santoro, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Policoro avverso la sentenza n. 57/2025 del TAR Basilicata-Potenza, confermando la legittimità del titolo abilitativo rilasciato dalla Regione Basilicata.

Più in dettaglio, il Collegio ha respinto tanto le censure procedurali quanto quelle attinenti al merito delle valutazioni effettuate, nell’esercizio della propria discrezionalità, dalla Regione Basilicata in fase autorizzativa.

Riguardo alle prime, concernenti il coinvolgimento dell’A.C. nella procedura conferenziale, il Collegio ha valorizzato la concreta ed effettiva possibilità dell’Ente di partecipare alla procedura conferenziale, rammentando come la convocazione alla c. di s. ha “valenza servente rispetto allo scopo sostanziale di consentire l’utile partecipazione dell’Ente” ai lavori, in ossequio ai generali doveri di solidarietà sociale e di leale collaborazione istituzionale.

Nel merito, la Sentenza, oltre a profili attinenti allo specifico Progetto, reca alcune importanti statuizioni di principio, tra le quali meritano menzione:

  • la valorizzazione dell’interesse pubblico alla realizzazione del Progetto in esame che, in quanto impianto FER (e non già di natura ‘industriale’), “contribuisce al perseguimento dell’interesse pubblico alla neutralità climatica”, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità;
  • la conferma che le prescrizioni archeologiche imposte nell’iter autorizzativo afferiscono alla fase esecutiva, senza integrare un presupposto del titolo abilitativo;
  • la conferma che, in assenza di interferenze dirette con un sito protetto, il preventivo svolgimento della Inc.A. è richiesto a fronte di un “rischio concreto, effettivo e attuale di ‘significative’ interferenze indirette” sul sito, la cui dimostrazione non è data dalla mera prossimità a siti Rete Natura 2000 o al tipo di lavorazioni da effettuare;
  • l’assenza di un dovere di pubblicità dell’iter autorizzativo, mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, ribadendo che l’obbligo di partecipazione del pubblico alle decisioni sull’ambiente è predicabile esclusivamente nell’ambito dei procedimenti ambientali;
  • la delimitazione delle prerogative dei Comuni che, nella gestione del territorio, “si muovono nell’ambito (e nei limiti) della gerarchia dei valori stabilita dalla legge, che, come noto, valorizza la realizzazione di impianti di tal fatta”, tanto in punto di normativa statale quanto guardando al quadro giuridico euro-unitario, da cui consegue l’immediato corollario secondo cui “nessuna previsione comunale può surrettiziamente ostare a tale ubicazione” in area agricola;
  • la valenza omnicomprensiva dell’AU, idonea a racchiudere in sé ogni profilo autorizzatorio (inclusi quelli propri della VAS) e con valore, ex lege, di variante allo strumento urbanistico, con conseguente riconoscimento della portata derogatoria rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia locale.

Trattasi di una sentenza che assume rilievo sistematico per la chiarezza interpretativa offerta in relazione a plurime questioni giuridiche afferenti alla realizzazione degli impianti FER e, nello specifico, degli impianti di produzione di biometano, al cui sviluppo è dedicata una apposita misura del PNRR.

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