Limite temporale all’esercizio del potere del GSE di rideterminazione della tariffa incentivante per ricalcolo della quota assorbita dai consumi ausiliari

Con sentenza n. 5757/2026, pubblicata il 16.7.2026, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dei provvedimenti con cui il GSE, in seguito al ricalcolo della quota di energia imputabile ai servizi ausiliari adottato, ha rideterminato in peius gli incentivi a distanza di circa tredici anni dal momento dell’ammissione alla tariffa incentivante.

La decisione, particolarmente rilevante in materia di incentivi agli impianti FER, ha accolto le tesi difensive formulate, nell’interesse della società Fiusis S.r.l., dagli Avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Daniele Chiatante, coadiuvati dall’Avv. Rebecca Santoro.

In particolare, superando i rilievi del GSE, il Collegio ha chiarito che “In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili non è normativamente previsto un tertium genus rispetto ai due alternativi istituti della decadenza (anche parziale) e dell’annullamento in autotutela, pena un travalicamento del principio di legalità dell’azione amministrativa e un aggiramento delle garanzie procedimentali e formali e, in modo vieppiù rilevante, dei limiti sostanziali (anche di tipo temporale) previsti dal legislatore per l’applicazione dei suddetti due istituti”.

Da qui la conferma che anche il provvedimento di decadenza parziale di rideterminazione della tariffa incentivante per ricalcolo dei consumi ausiliari di impianto soggiace al limite temporale previsto dalla disciplina in materia di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e, dunque, è subordinato alla sussistenza “dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”, con la conseguenza per cui lo sforamento di tale limite temporale determina l’adozione di un provvedimento “in assenza di potere in concreto”.

Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha stigmatizzato la condotta del Gestore che ha rideterminato la misura dell’incentivazione riconosciuta (i) a distanza di circa 13 anni e con effetti retroattivi e, soprattutto, (ii) senza che siano emersi fatti nuovi rispetto a quelli originariamente comunicati e documentati dall’impresa, né ipotesi di mendacio.

Trattasi di una decisione rilevante nel settore dell’incentivazione e destinata a offrire indicazioni significative sul corretto esercizio del potere di controllo spettante al GSE.

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