Il ricorso è stato proposto nell’anno 2024 da una società che non ha tuttavia preso parte alla procedura di assegnazione della concessione, ma ha comunque contestato, con plurime censure: l’errata qualificazione dell’oggetto della concessione (secondo la società ricorrente trattasi di concessione di punti di ormeggio e non di approdo turistico); l’illegittima individuazione dei requisiti di partecipazione alla gara sulla base del predetto errore di qualificazione dell’oggetto della concessione demaniale quale appunto “approdo turistico”, con illegittimo restringimento della platea dei candidati; violazione dell’art. 5, comma 9 della legge regionale pugliese n. 17/2015 contenente un divieto di rilascio di nuove concessioni in mancanza della intervenuta approvazione del Piano Regolatore Portuale, tenuto conto anche che non vi sarebbe esatta coincidenza tra le vecchie concessioni scadute e la nuova messa a gara; la durata ventennale della concessione sarebbe un ulteriore vizio per violazione del divieto di rilascio di nuove concessioni per una durata contenuta entro in massimo di quattro anni; la clausola contenuta negli atti di gara e nello schema di concessione affermativa della facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge e per ragioni di superiore interesse pubblico, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, priverebbe il concorrente di formulare una un’offerta di gara serie e vantaggiosa.
Il TAR, esaminate tutte le censure nel merito (senza mancare di accennare al fatto che erano condividibili anche i profili di inammissibilità del ricorso pure sollevati dalla difesa del Comune di Trani, affidata all’Avv. Andrea Sticchi Damiani) , le ha integralmente respinte, aderendo in pieno alla ricostruzione difensiva e normativa sviluppata dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani.
Da sottolineare, tra i profili di maggiore interesse ed anche di novità delle questioni (come l’interpretazione del divieto di rilascio di nuove concessioni in assenza di un PRP, contenuto nella Legge Regionale della Puglia n.17/2015), che il TAR di Bari ha condiviso la qualificazione dell’oggetto della concessione come approdo turistico e non come semplici punti di ormeggio, e conseguentemente bene ha fatto il Comune di Trani a richiedere adeguati e coerenti requisiti speciali di qualificazione e di partecipazione in rapporto all’oggetto della gara (requisiti che la ricorrente non ha dimostrato di possedere).
Sotto altro e altrettanto rilevante profilo, il TAR ha respinto le censure – condividendo anche in tal caso le difese svolte dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani – con le quali si invocava la violazione di un presunto divieto di rilascio di concessione demaniali in mancanza della preventiva approvazione del Piano Regolatore del Porto. Il TAR ha affermato infatti che il comune di Trani, nell’ambito della gestione del porto polifunzionale di rilevanza economica, ha correttamente disposto di procedere, tramite procedura di evidenza pubblica, all’assegnazione in concessione a terzi, senza variare la destinazione funzionale, il complesso dei beni demaniali, già oggetto di precedenti concessioni demaniali giunte a scadenza, alle quali esplicitamente si fa riferimento negli atti di gara: non si tratta quindi, precisa il TAR, di nuova concessione demaniale avente a oggetto aree demaniali diverse né di concessione modificativa della sostanziale pregressa situazione di organizzazione e di utilizzo funzionale delle aree portuali in questione, ma sostanzialmente conservativa della complessiva organizzazione polifunzionale del porto di Trani.
L’ampia e puntuale motivazione della sentenza nel rigetto dei diversi motivi di impugnazione consente di esprimere un giudizio ampiamente positivo dell’operato svolto dall’Amministrazione.
Dalla infondatezza delle censure principale, è quindi derivata la declaratoria di improcedibilità dei motivi aggiunti proposti avverso gli atti meramente consequenziali a quelli presupposti e giudicati come pienamente legittimi.
Data la complessità della vicenda il Tar ha ritenuto di poter compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.










