Il Tar Lazio torna sull’importanza del fattore tempo nell’esercizio del potere del GSE nel modificare il rapporto incentivante.

Con sentenza n. 14892/2026, pubblicata il 14.9.2026, il Tar Lazio, Roma ha annullato il provvedimento con cui il GSE, a distanza di oltre tredici anni dal momento dell’ammissione alla tariffa incentivante, ha comunicato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al II conto energia.

La decisione, particolarmente rilevante in materia di incentivi agli impianti FER, ha accolto le tesi difensive formulate, nell’interesse della società BPS Mesagne 216 S.r.l, dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani.

In particolare, superando i rilievi del GSE, il Collegio ha chiarito che “Nel caso di specie il provvedimento con cui il GSE interrompe il rapporto incentivante già ricadente nel Secondo Conto Energia – determinandone la fuoriuscita agli effetti della disciplina giuridica e degli effetti economici – è una decadenza, non versandosi invece nelle distinte ipotesi della decurtazione (taglio lineare in misura percentuale dell’incentivo all’interno dello stesso sistema incentivante) e della rideterminazione (riassegnazione della corretta tariffa, fascia tariffaria o premio tariffario nell’ambito dello stesso sistema incentivante)”.

Da qui la conferma che il provvedimento di decadenza dalla tariffa incentivante soggiace all’art. 56 co. 7 e co. 8 del d.l. 76/2020 conv. l. 120/2020, il quale ha sancito che i provvedimenti di decadenza e rigetto possono essere emessi “in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”,  con la conseguenza per cui lo sforamento di tale limite temporale determina l’illegittimità dell’attività di verifica e controllo.

Nel caso in esame il Tar Lazio ha stigmatizzato la condotta del Gestore che ha disposto la decadenza dalla tariffa incentivante (i) a distanza di oltre 13 anni e con effetti retroattivi e, soprattutto, (ii) senza che emergano o siano specificamente dedotte particolari ragioni giuridiche tali da giustificare l’attività di verifica e controllo a una tale distanza di tempo.

Trattasi di una decisione rilevante nel settore dell’incentivazione che rafforza alcuni precedenti ottenuti da codesto Studio e destinata a offrire indicazioni significative sul corretto esercizio del potere di controllo spettante al GSE.

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