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	<title>ASD – Andrea Sticchi Damiani Studio Legale</title>
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	<title>ASD – Andrea Sticchi Damiani Studio Legale</title>
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		<title>Procedure ambientali e opere di rete: il Consiglio di Stato ammette la progressiva implementazione del progetto.</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:43:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p> La società OPR Wind 10 s.r.l del gruppo Ortus Italy, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno nel doppio grado di giudizio, ha ottenuto una importante vittoria in Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha affermato principi di particolare rilievo per i procedimenti ambientali relativi agli impianti da fonti rinnovabili....</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>La società OPR Wind 10 s.r.l del gruppo Ortus Italy, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno nel doppio grado di giudizio, ha ottenuto una importante vittoria in Consiglio di Stato.</p>
<p>Il Consiglio di Stato ha affermato principi di particolare rilievo per i procedimenti ambientali relativi agli impianti da fonti rinnovabili.</p>
<p>Con riferimento alle opere di connessione alla rete elettrica, la sentenza precisa che la procedura ambientale richiede un progetto realistico, fedele allo stato effettivo della progettazione e comprensivo delle componenti già individuate, principali e accessorie. Non occorre, tuttavia, che sin dalla fase preliminare siano definiti nel dettaglio tutti gli elementi delle opere di rete: il progetto può essere oggetto di successiva implementazione nel corso dell’iter autorizzativo.</p>
<p>La sentenza chiarisce che la procedura ambientale può riguardare anche un progetto non ancora definitivo quanto alle opere di connessione. Qualora le opere connesse, definite successivamente, siano suscettibili di impatti ambientali significativi, dovranno essere sottoposte a un nuovo screening o, se necessario, a VIA prima dell’autorizzazione finale dell’impianto.</p>
<p>La sentenza riconosce infatti che lo screening si colloca in una fase preliminare del procedimento e che, proprio per questa ragione, il progetto può fisiologicamente subire rivisitazioni, aggiunte e perfezionamenti successivi, senza che ciò comporti, di per sé, un vizio del giudizio ambientale già espresso.</p>
<p>Il Collegio precisa inoltre un profilo centrale: la legittimità del provvedimento ambientale deve essere valutata secondo il principio <em>tempus regit actum</em>, e dunque alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Le eventuali sopravvenienze progettuali non incidono retroattivamente sulla validità del provvedimento già adottato.</p>
<p>Infine, sugli impatti cumulativi, il Consiglio di Stato ha confermato che devono essere considerati i progetti già realizzati oppure già approvati, non anche le iniziative ancora pendenti in sede autorizzativa. Diversamente, la valutazione ambientale verrebbe condizionata da progetti soltanto ipotetici e potenzialmente irrealizzabili, con il rischio di iniziative meramente ostruzionistiche tra operatori concorrenti.</p>
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		<title>Limite temporale all’esercizio del potere del GSE di rideterminazione della tariffa incentivante per ricalcolo della quota assorbita dai consumi ausiliari</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con sentenza n. 5757/2026, pubblicata il 16.7.2026, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dei provvedimenti con cui il GSE, in seguito al ricalcolo della quota di energia imputabile ai servizi ausiliari adottato, ha rideterminato in peius gli incentivi a distanza di circa tredici anni dal momento dell’ammissione alla tariffa incentivante. La decisione, particolarmente rilevante...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con <strong>sentenza n. 5757/2026</strong>, <strong>pubblicata il 16.7.2026</strong>, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dei provvedimenti con cui il GSE, in seguito al ricalcolo della quota di energia imputabile ai servizi ausiliari adottato, ha rideterminato <em>in peius</em> gli incentivi a distanza di circa tredici anni dal momento dell’ammissione alla tariffa incentivante.</p>
<p>La decisione, particolarmente rilevante in materia di incentivi agli impianti FER, ha accolto le tesi difensive formulate, nell’interesse della società <strong>Fiusis S.r.l.</strong>, dagli Avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Daniele Chiatante, coadiuvati dall’Avv. Rebecca Santoro.</p>
<p>In particolare, superando i rilievi del GSE, il Collegio ha chiarito che “<em><u>In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili non è normativamente previsto un </u></em><u>tertium genus<em> rispetto ai due alternativi istituti della decadenza (anche parziale) e dell’annullamento in autotutela</em></u><em>, pena un travalicamento del principio di legalità dell’azione amministrativa e un aggiramento delle garanzie procedimentali e formali e, in modo vieppiù rilevante, dei limiti sostanziali (anche di tipo temporale) previsti dal legislatore per l’applicazione dei suddetti due istituti</em>”.</p>
<p>Da qui la conferma che anche il provvedimento di decadenza parziale di rideterminazione della tariffa incentivante per ricalcolo dei consumi ausiliari di impianto soggiace al <strong>limite temporale</strong> previsto dalla disciplina in materia di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e, dunque, è subordinato alla sussistenza “<em>dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241</em>”, con la conseguenza per cui lo sforamento di tale limite temporale determina l’adozione di un provvedimento “<em>in assenza di potere in concreto</em>”.</p>
<p>Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha stigmatizzato la condotta del Gestore che ha rideterminato la misura dell’incentivazione riconosciuta <strong>(i)</strong> a distanza di circa 13 anni e con effetti retroattivi e, soprattutto, <strong>(ii)</strong> senza che siano emersi fatti nuovi rispetto a quelli originariamente comunicati e documentati dall’impresa, né ipotesi di mendacio.</p>
<p>Trattasi di una decisione rilevante nel settore dell’incentivazione e destinata a offrire indicazioni significative sul corretto esercizio del potere di controllo spettante al GSE.</p>
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		<item>
		<title>VIA statale e impianti FER – il TAR Marche annulla le prescrizioni di stralcio imposte dalle Amministrazioni.</title>
		<link>https://studioandreasticchidamiani.com/it/via-statale-e-impianti-fer-il-tar-marche-annulla-le-prescrizioni-di-stralcio-imposte-dalle-amministrazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:49:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 933/2026, il TAR Ancona ha annullato le prescrizioni di stralcio impugnate da un primario operatore del settore assistito dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, imposte dalla Commissione Tecnica e dal MIC nell’ambito di un procedimento di VIA statale, e acriticamente recepite dal MASE nell’esitare favorevolmente il procedimento. In particolare il Tribunale, in continuità...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 933/2026, il TAR Ancona ha annullato le prescrizioni di stralcio impugnate da un primario operatore del settore assistito dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, imposte dalla Commissione Tecnica e dal MIC nell’ambito di un procedimento di VIA statale, e acriticamente recepite dal MASE nell’esitare favorevolmente il procedimento.</p>
<p>In particolare il Tribunale, in continuità con il recente pronunciamento n. 527/2026, ha rilevato che “<em>un provvedimento autorizzativo o un parere formalmente favorevole non possono contenere prescrizioni tali per cui tali atti si rivelano sostanzialmente sfavorevoli per il destinatario, visto che: i) se tale risultato è voluto, si è in presenza di un atto viziato da sviamento di potere; ii) se tale risultato è inconsapevole, si è in presenza di un atto viziato da difetto di istruttoria, nonché da violazione del principio di proporzionalità</em>”.</p>
<p>Pertanto, osserva il Giudice Amministrativo, sono illegittime quelle prescrizioni di stralcio che, vietando di collocare i pannelli in una determinata area e il divieto (o l’impossibilità) di recuperare altrove la superficie radiante perduta, alterino i calcoli che il proponente ha posto a base della valutazione economica circa la profittabilità dell’iniziativa.</p>
<p>Il TAR, inoltre, non ha mancato di rilevare il grossolano difetto di istruttoria che viziava nello specifico tali prescrizioni, giacché imposte al mero fine di tutelare visuali percettive da immobili disabitati da demolire e/o nella disponibilità del proponente.</p>
<p>Si tratta dunque di un’ulteriore importante pronuncia del Giudice Amministrativo che conferma l’ineludibilità del principio di proporzionalità nelle procedure autorizzative di impianti FER.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>I comuni non possono vietare, in via generale ed astratta, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sia nelle aree qualificate dalla legge come idonee alla loro installazione che in quelle dichiarate inidonee</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:47:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>“La pianificazione urbanistica comunale non è … idonea a comprimere la qualificazione delle aree ritenute idonee all’insediamento degli impianti FER, atteso che i comuni non possono vietare, in via generale ed astratta, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sia nelle aree qualificate dalla legge come idonee alla loro installazione che in...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“<em>La pianificazione urbanistica comunale non è … idonea a comprimere la qualificazione delle aree ritenute idonee all’insediamento degli impianti FER, atteso che i comuni non possono vietare, in via generale ed astratta, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sia nelle aree qualificate dalla legge come idonee alla loro installazione che in quelle dichiarate inidonee</em>”. E ciò “<em>in applicazione del principio euro-unitario della massima diffusione degli impianti FER e dei principi fondamentali statali in materia energetica … volti ad assicurare la priorità della costruzione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, in considerazione dell’importanza strategica che essi assumono nel contrastare, anche nell’interesse delle future generazioni, i fenomeni dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento ambientale e nell’assicurare l’approvvigionamento energetico</em>”.</p>
<p>E’ quanto statuito dal TAR L’Aquila nella recente sentenza n. 506/2026 resa a definizione di un giudizio introdotto con ricorso proposto dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, coadiuvato dall’Avv. Francesca Tondi, per conto di un operatore del settore.</p>
<p>Il TAR L’Aquila ha, altresì, rilevato che:</p>
<p>&#8211; è precluso all’Amministrazione l’utilizzo, per la prima volta ed in sede di riedizione del potere, di motivi ostativi già rilevabili nella fase istruttoria del procedimento definito con il provvedimento annullato in sede giurisdizionale;</p>
<p>&#8211; che, decorsi 30 giorni dal deposito della sentenza con la quale sia stato annullato un provvedimento recante diniego ad una PAS, che “<em>il mancato esercizio del potere inibitorio entro i termini previsti dalla legge ha … determinato la formazione tacita del titolo abilitativo, con conseguente illegittimità del sopravvenuto provvedimento di diniego espresso</em>”.</p>
<p>La sentenza offre indicazioni precise e significative sul corretto esercizio del potere amministrativo nei procedimenti relativi a FER dei quali conferma la necessità che siano condotti nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria e correttamente anche dal punto di formale e delle interlocuzioni con il soggetto proponente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/i-comuni-non-possono-vietare-in-via-generale-ed-astratta-linstallazione-di-impianti-di-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili-sia-nelle-aree-qualificate-dalla-legge-come-idonee-alla-lor/">I comuni non possono vietare, in via generale ed astratta, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sia nelle aree qualificate dalla legge come idonee alla loro installazione che in quelle dichiarate inidonee</a> proviene da <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/">ASD – Andrea Sticchi Damiani Studio Legale</a>.</p>
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		<item>
		<title>Il Consiglio di Stato si pronuncia ancora sui limiti regionali in materia di valutazione di impatto ambientale.  Andrea Sticchi Damiani e Dentons gli studi coinvolti</title>
		<link>https://studioandreasticchidamiani.com/it/il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-ancora-sui-limiti-regionali-in-materia-di-valutazione-di-impatto-ambientale-andrea-sticchi-damiani-e-dentons-gli-studi-coinvolti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:08:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con due sentenze gemelle pubblicate il 18 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dei provvedimenti con cui era stata disposta l’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) di due progetti agro-voltaici, ciascuno di potenza pari a 20 MW di proprietà di un primario IPP internazionale. Le decisioni, particolarmente rilevanti per il settore...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con due sentenze gemelle pubblicate il 18 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dei provvedimenti con cui era stata disposta l’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) di due progetti agro-voltaici, ciascuno di potenza pari a 20 MW di proprietà di un primario IPP internazionale.</p>
<p>Le decisioni, particolarmente rilevanti per il settore delle energie rinnovabili, hanno accolto le tesi difensive sostenute dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Mileto Mario Giuliani, quest’ultimo equity partner dello studio legale Dentons, difensori delle società proponenti.</p>
<p>Il Consiglio di Stato ha ribadito, in particolare, che il favore del legislatore per il raggiungimento di obiettivi di crescita sostenibile non consente di attribuire automatica prevalenza a un interesse rispetto agli altri interessi meritevoli di tutela. Allo stesso tempo, il procedimento amministrativo non può essere utilizzato per introdurre limiti astratti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto attraverso il recepimento di delibere regionali che eccedano i limiti della potestà legislativa e regolamentare consentiti dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>Le sentenze chiariscono inoltre che, nella valutazione preliminare di assoggettabilità a VIA, l’amministrazione regionale è tenuta a motivare in modo puntuale e circostanziato le ragioni per le quali ritenga necessario sottoporre un determinato progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Tale motivazione deve essere fondata sui criteri previsti dall’allegato V alla parte II del d.lgs. n. 152/2006.</p>
<p>Il Consiglio di Stato ha infine ricordato che la VIA non si esaurisce in una mera verifica tecnica dell’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma richiede un giudizio sintetico complessivo sul corretto uso del territorio. Tale giudizio implica il bilanciamento tra interessi pubblici – tra cui quelli urbanistici, naturalistici, paesistici e di sviluppo economico-sociale – e interessi privati, e deve tenere conto del rapporto tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica dell’intervento, delle possibili alternative e degli effetti della cosiddetta “opzione zero”, ossia della mancata realizzazione dell’opera.</p>
<p>Le due decisioni offrono quindi indicazioni significative sul corretto esercizio del potere amministrativo nei procedimenti relativi a impianti da fonti rinnovabili, confermando la necessità di una motivazione concreta, specifica e proporzionata rispetto alle caratteristiche dei singoli progetti.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-ancora-sui-limiti-regionali-in-materia-di-valutazione-di-impatto-ambientale-andrea-sticchi-damiani-e-dentons-gli-studi-coinvolti/">Il Consiglio di Stato si pronuncia ancora sui limiti regionali in materia di valutazione di impatto ambientale.  Andrea Sticchi Damiani e Dentons gli studi coinvolti</a> proviene da <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/">ASD – Andrea Sticchi Damiani Studio Legale</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Annullate le disposizioni delle DAL Emilia-Romagna sui limiti all’occupazione di aree agricole &#8211; Andrea Sticchi Damiani vince al Consiglio di Stato.</title>
		<link>https://studioandreasticchidamiani.com/it/annullate-le-disposizioni-delle-dal-emilia-romagna-sui-limiti-alloccupazione-di-aree-agricole-andrea-sticchi-damiani-vince-al-consiglio-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:30:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con sentenza n. 4201/2026 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso dalla Società XRenew Srl, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, annullando i limiti di “occupabilità” dei terreni agricoli fissati dal combinato disposto di cui all’art. 2.3 della DAL n. 125/2023, e all’Allegato I, lett. b), punto 7, della DAL n. 28/2010. In particolare, il...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 4201/2026 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso dalla Società XRenew Srl, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, annullando i limiti di “occupabilità” dei terreni agricoli fissati dal combinato disposto di cui all’art. 2.3 della DAL n. 125/2023, e all’Allegato I, lett. b), punto 7, della DAL n. 28/2010.<br />
In particolare, il Consiglio di Stato, condividendo le censure spiegate nell’interesse della Società appellante, ha affermato che la formulazione della disciplina regionale, oltre a porsi in contrasto con l’obbligo di valutazione in concreto dei progetti, ha comunque l’effetto di “rendere assai più difficile l’installazione di impianti di energie rinnovabili in zone già qualificate dal legislatore nazionale come idonee a tale utilizzazione ed anzi preferenziali per essa e di aggravare eccessivamente il procedimento, rendendo ingiustamente onerosa la realizzazione degli impianti stessi […]. La previsione regionale viola, infatti, l’art. 20, commi 1, 6 e 8 d.lgs. n. 199/2021, nella misura in cui predispone un regime differenziale per gli impianti fotovoltaici rendendone più difficile la collocazione anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore a mente del citato art. 20, comma 8”.<br />
Pertanto, osserva il Giudice Amministrativo, risulta pienamente condiviso e determinante il principio di diritto secondo cui sussiste “l’impossibilità per la Regione, nel caso di specie, di frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio ostacoli non previsti dal legislatore statale e di intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti stessi, comprese le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili”.<br />
Si tratta di una sentenza di sistema che, nell’eliminare gli ostacoli illegittimamente frapposti dall’amministrazione regionale alla realizzazione di impianti in aree agricole, conferma ancora una volta l’ineludibilità di una valutazione in concreto dei progetti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/annullate-le-disposizioni-delle-dal-emilia-romagna-sui-limiti-alloccupazione-di-aree-agricole-andrea-sticchi-damiani-vince-al-consiglio-di-stato/">Annullate le disposizioni delle DAL Emilia-Romagna sui limiti all’occupazione di aree agricole &#8211; Andrea Sticchi Damiani vince al Consiglio di Stato.</a> proviene da <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/">ASD – Andrea Sticchi Damiani Studio Legale</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Andrea Sticchi Damiani vince al TAR Bologna sui limiti all’occupazione di aree agricole fissati dalla DAL 125/2023</title>
		<link>https://studioandreasticchidamiani.com/it/andrea-sticchi-damiani-vince-al-tar-bologna-sui-limiti-alloccupazione-di-aree-agricole-fissati-dalla-dal-125-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:38:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con sentenza n. 861 2026 il TAR ha accolto il ricorso promosso da una Società veicolo del Gruppo Ortus, assistita dall’Avvocato andrea Sticchi Damiani, annullando un diniego di autorizzazione e precisando che i limiti di “occupabilità” dei terreni, fissati dalla normativa regionale al 10 % del terreno nella disponibilità del proponente, non hanno carattere vincolante,...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 861 2026 il TAR ha accolto il ricorso promosso da una Società veicolo del Gruppo Ortus, assistita dall’Avvocato andrea Sticchi Damiani, annullando un diniego di autorizzazione e precisando che i limiti di “occupabilità” dei terreni,</p>
<p>fissati dalla normativa regionale al 10 % del terreno nella disponibilità del proponente, non hanno carattere vincolante, restando fermo l’obbligo di valutare il progetto in concreto, tenendo conto dell’interessamento di aree idonee, dell’impatto ambientale e della tecnologia utilizzata, con verifica puntuale della sinergia con l’attività agricola.</p>
<p>Come osservato da Guido Cuzzolin, Head of Country Ortus Italy: “<em>La pronuncia è di grande impatto per il settore e il TAR ha riconosciuto la necessità di valutare in concreto le iniziative proposte, valorizzando lo sforzo degli operatori di individuare soluzioni sostenibili, senza applicare rigidamente criteri generali</em>”.</p>
<p>Anche Francesco Perrini, General Counsel di Ortus Italy, ha sottolineato il valore del lavoro corale che ha reso possibile il risultato: “<em>La sinergia del nostro team tecnico, capace di trovare soluzioni che garantiscono una piena sinergia con l’attività agricola, con le competenze dello Studio Legale Andrea Sticchi Damiani sono sre la chiave che ci ha consentito di vincere anche questo contenzioso, su un tema di grande rilevanza</em>”.</p>
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		<title>l Consiglio di Stato non ritira i quesiti sottoposti alla Corte di Giustizia sul tema extraprofitti. La CGUE dovrà esprimersi nuovamente sull’art. 15 bis del D.l. 4/2022.</title>
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		<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:19:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>In tema di extraprofitti, con Ordinanza n. 3550/2026 pubblicata il 6 maggio 2026 (relativa ad un giudizio in cui gli Avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Cristina Martorana assistono un operatore del settore e l’associazione di categoria Elettricità Futura), il Consiglio di Stato ha respinto la domanda del GSE di ritiro dell’istanza pregiudiziale in Corte di...</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/l-consiglio-di-stato-non-ritira-i-quesiti-sottoposti-alla-corte-di-giustizia-sul-tema-extraprofitti-la-cgue-dovra-esprimersi-nuovamente-sullart-15-bis-del-d-l-4-2022/">l Consiglio di Stato non ritira i quesiti sottoposti alla Corte di Giustizia sul tema extraprofitti. La CGUE dovrà esprimersi nuovamente sull’art. 15 bis del D.l. 4/2022.</a> proviene da <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/">ASD – Andrea Sticchi Damiani Studio Legale</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In tema di extraprofitti, con Ordinanza n. 3550/2026 pubblicata il 6 maggio 2026 (relativa ad un giudizio in cui gli Avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Cristina Martorana assistono un operatore del settore e l’associazione di categoria Elettricità Futura), il Consiglio di Stato ha respinto la domanda del GSE di ritiro dell’istanza pregiudiziale in Corte di Giustizia formulata dal medesimo Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 10149/2025. Secondo il GSE le suddette questioni pregiudiziali sarebbero state intanto risolte con la sentenza della Corte di Giustizia, Sez. IV, 22 gennaio 2026, C-423-23, Secab.</p>
<p>Il Consiglio di Stato non ha condiviso l’impostazione del GSE ritenendo che “<em>Le questioni pregiudiziali sollevate con l’ordinanza di cui il GSE ha chiesto la revoca in questa sede non sono materialmente identiche alle questioni decise in via pregiudiziale dalla Corte con le sentenze 18 dicembre 2025, C-633/23 Electrabel e 22 gennaio 2026, C-423/23 Secab, poiché esse si distinguono per la diversità delle domande proposte</em>”.</p>
<p>Come si legge nell’Ordinanza, neppure può dirsi che la CGUE “<em>abbia chiarito i punti di diritto sollevati nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, i quali, nel loro complesso, mirano al chiarimento delle condizioni di legittimità, secondo il diritto dell’Unione precedente e successivo al regolamento (UE) n. 2022/1854, di una disciplina nazionale che individui un tetto sui ricavi sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica quale quella che è contenuta nell’articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25</em>”.</p>
<p>Ne deriva che nei prossimi mesi la Corte di Giustizia dovrà esprimersi nuovamente sulle quattro cause pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato C-878/25, C-879/25, C-880/25 e la C-881/25.</p>
<p>Si tratta di un risultato che conferma come la partita sugli extraprofitti non sia ancora chiusa.</p>
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		<title>Assegnazione nuove concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo nel Comune di Ginosa &#8211; Andrea Sticchi Damiani vince al Consiglio di Stato</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:21:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato segna un nuovo passo in avanti nell’assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo nel Comune di Ginosa a seguito di gara pubblica. Con sentenza della Settima Sezione pubblicata il 28 aprile, il Consiglio di Stato, confermando la decisione di primo grado  del Tar di Lecce, ha definitivamente respinto...</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/assegnazione-nuove-concessioni-demaniali-marittime-per-uso-turistico-ricreativo-nel-comune-di-ginosa-andrea-sticchi-damiani-vince-al-consiglio-di-stato/">Assegnazione nuove concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo nel Comune di Ginosa &#8211; Andrea Sticchi Damiani vince al Consiglio di Stato</a> proviene da <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/">ASD – Andrea Sticchi Damiani Studio Legale</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato segna un nuovo passo in avanti nell’assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo nel Comune di Ginosa a seguito di gara pubblica.</p>
<p>Con sentenza della Settima Sezione pubblicata il 28 aprile, il Consiglio di Stato, confermando la decisione di primo grado  del Tar di Lecce, ha definitivamente respinto il ricorso di un operatore escluso dalla gara per le nuove assegnazioni perché non aveva dichiarato di possedere il requisito specifico professionale riguardante l’iscrizione alla Camera di Commercio  per l’attività di stabilimento balneare e per quelle relative all’esercizio della concessione demaniale in gara (anzi aveva dichiarato di non possedere tale iscrizione), né aveva prodotto idoneo e specifico contratto di avvalimento dal quale poter ricavare, per sopperire così alla mancanza del requisito di partecipazione, la prova della disponibilità di adeguati  mezzi necessari per gestire uno stabilimento balneare.</p>
<p>All’esito del giudizio era interessata, oltre al Comune di Ginosa, anche altra impresa, difesa dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, nel frattempo dichiarata aggiudicataria di una delle concessioni messe a gara, che ha visto così accolte le proprie tesi difensive per ottenere la conferma della legittimità dell’aggiudicazione conseguita e salvaguardare l’iter autorizzativo già avviato per la costruzione della nuova struttura.</p>
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		<title>Impianti fotovoltaici e moduli colorati – il TAR Marche annulla la prescrizione imposta dalle Amministrazioni.</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:40:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 527/2026, il TAR Ancona ha accolto il ricorso proposto da VSE S.r.l., società del gruppo Viridis Energia, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, annullando le prescrizioni contenute nella Determinazione di Autorizzazione Unica che avevano pregiudicato la sostenibilità economico-finanziaria e, quindi, la realizzabilità di un progetto fotovoltaico, imponendo l’adozione di moduli colorati e vietando...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 527/2026, il TAR Ancona ha accolto il ricorso proposto da VSE S.r.l., società del gruppo Viridis Energia, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, annullando le prescrizioni contenute nella Determinazione di Autorizzazione Unica che avevano pregiudicato la sostenibilità economico-finanziaria e, quindi, la realizzabilità di un progetto fotovoltaico, imponendo l’adozione di moduli colorati e vietando di compensare la perdita di producibilità aumentando la superficie di impianto.</p>
<p>In particolare, il Tribunale ha rilevato che “<em>le due prescrizioni censurate, lette congiuntamente, si traducono in un sostanziale diniego dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente</em>”, pregiudicandone la sostenibilità economico- finanziaria che “<em>non costituisce un dettaglio di secondaria importanza</em>”.</p>
<p>Pertanto, osserva il Giudice Amministrativo, “<em>seppure in generale si può convenire con le amministrazioni resistenti circa il fatto che in sede autorizzativa, e nell’ottica di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi, è possibile imporre al proponente prescrizioni finalizzate a minimizzare l’impatto visivo di un impianto fotovoltaico, si deve altresì evidenziare che queste prescrizioni debbono, nel loro complesso, rispondere al principio di adeguatezza e, soprattutto, non si debbono tradurre in un diniego surrettizio dell’A.U.</em>”.</p>
<p>Inoltre, il TAR ha rilevato che “<em>il progetto in questione insiste su area idonea ex lege […] nelle immediate vicinanze di un’importante arteria autostradale (nonché di insediamenti antropici)”</em>, circostanza che “<em>impone di valutare in maniera specifica le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito</em>”.</p>
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