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	<title>ASD – Andrea Sticchi Damiani Studio Legale</title>
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	<title>ASD – Andrea Sticchi Damiani Studio Legale</title>
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		<title>Assegnazione nuove concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo nel Comune di Ginosa &#8211; Andrea Sticchi Damiani vince al Consiglio di Stato</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:21:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato segna un nuovo passo in avanti nell’assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo nel Comune di Ginosa a seguito di gara pubblica. Con sentenza della Settima Sezione pubblicata il 28 aprile, il Consiglio di Stato, confermando la decisione di primo grado  del Tar di Lecce, ha definitivamente respinto...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato segna un nuovo passo in avanti nell’assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo nel Comune di Ginosa a seguito di gara pubblica.</p>
<p>Con sentenza della Settima Sezione pubblicata il 28 aprile, il Consiglio di Stato, confermando la decisione di primo grado  del Tar di Lecce, ha definitivamente respinto il ricorso di un operatore escluso dalla gara per le nuove assegnazioni perché non aveva dichiarato di possedere il requisito specifico professionale riguardante l’iscrizione alla Camera di Commercio  per l’attività di stabilimento balneare e per quelle relative all’esercizio della concessione demaniale in gara (anzi aveva dichiarato di non possedere tale iscrizione), né aveva prodotto idoneo e specifico contratto di avvalimento dal quale poter ricavare, per sopperire così alla mancanza del requisito di partecipazione, la prova della disponibilità di adeguati  mezzi necessari per gestire uno stabilimento balneare.</p>
<p>All’esito del giudizio era interessata, oltre al Comune di Ginosa, anche altra impresa, difesa dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, nel frattempo dichiarata aggiudicataria di una delle concessioni messe a gara, che ha visto così accolte le proprie tesi difensive per ottenere la conferma della legittimità dell’aggiudicazione conseguita e salvaguardare l’iter autorizzativo già avviato per la costruzione della nuova struttura.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Impianti fotovoltaici e moduli colorati – il TAR Marche annulla la prescrizione imposta dalle Amministrazioni.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:40:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 527/2026, il TAR Ancona ha accolto il ricorso proposto da VSE S.r.l., società del gruppo Viridis Energia, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, annullando le prescrizioni contenute nella Determinazione di Autorizzazione Unica che avevano pregiudicato la sostenibilità economico-finanziaria e, quindi, la realizzabilità di un progetto fotovoltaico, imponendo l’adozione di moduli colorati e vietando...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 527/2026, il TAR Ancona ha accolto il ricorso proposto da VSE S.r.l., società del gruppo Viridis Energia, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, annullando le prescrizioni contenute nella Determinazione di Autorizzazione Unica che avevano pregiudicato la sostenibilità economico-finanziaria e, quindi, la realizzabilità di un progetto fotovoltaico, imponendo l’adozione di moduli colorati e vietando di compensare la perdita di producibilità aumentando la superficie di impianto.</p>
<p>In particolare, il Tribunale ha rilevato che “<em>le due prescrizioni censurate, lette congiuntamente, si traducono in un sostanziale diniego dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente</em>”, pregiudicandone la sostenibilità economico- finanziaria che “<em>non costituisce un dettaglio di secondaria importanza</em>”.</p>
<p>Pertanto, osserva il Giudice Amministrativo, “<em>seppure in generale si può convenire con le amministrazioni resistenti circa il fatto che in sede autorizzativa, e nell’ottica di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi, è possibile imporre al proponente prescrizioni finalizzate a minimizzare l’impatto visivo di un impianto fotovoltaico, si deve altresì evidenziare che queste prescrizioni debbono, nel loro complesso, rispondere al principio di adeguatezza e, soprattutto, non si debbono tradurre in un diniego surrettizio dell’A.U.</em>”.</p>
<p>Inoltre, il TAR ha rilevato che “<em>il progetto in questione insiste su area idonea ex lege […] nelle immediate vicinanze di un’importante arteria autostradale (nonché di insediamenti antropici)”</em>, circostanza che “<em>impone di valutare in maniera specifica le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito</em>”.</p>
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		<title>PPR Sardegna e impianti FER – il Consiglio di Stato rigetta l’appello promosso dalla Regione avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 881/2024.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 17:49:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con sentenza n. 2855 del 9.04.2026 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello promosso dalla Regione Sardegna avverso la sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di provvedimento unico alla realizzazione di un progetto fotovoltaico, esitato dall’Amministrazione in virtù della ritenuta efficacia vincolante del parere paesaggistico espresso dall’UTP regionale sulla scorta di un asserito...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 2855 del 9.04.2026 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello promosso dalla Regione Sardegna avverso la sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di provvedimento unico alla realizzazione di un progetto fotovoltaico, esitato dall’Amministrazione in virtù della ritenuta efficacia vincolante del parere paesaggistico espresso dall’UTP regionale sulla scorta di un asserito contrasto formale del progetto con la disciplina dettata dal PPR per la c.d. “fascia costiera”.</p>
<p>In sintesi, il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive spiegate dalla società AGRISUN S.r.l. assistita nel doppio grado di giudizio dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, ha confermato che:</p>
<ol>
<li>nell’ambito della conferenza dei servizi per il rilascio del PAUR, l’Amministrazione procedente non può limitarsi a prendere atto di pareri negativi autoqualificati come “non superabili”, dovendo svolgere in concreto il giudizio di prevalenza richiesto dalla normativa di riferimento, tanto più nel caso in cui il sito prescelto per il progetto sia riconducibile al novero delle aree idonee <em>ex lege</em> ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, co. 8, del d.lgs. n. 199/2021;</li>
<li>la ritenuta incompatibilità “<em>con il regime dettato dal PPR esclusivamente perché ricadente in Fascia costiera</em>” non è sufficiente a legittimare il diniego, in quanto “<em>secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l’amministrazione deve esplicitare i motivi di contrasto tra le opere da autorizzare e le ragioni della tutela</em>”. Sotto tale profilo, inoltre, “<em>è infondata la tesi per cui le prescrizioni del PPR avocherebbero a monte la scelta discrezionale dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica per cui l’ufficio regionale non dovrebbe compiere alcuna ulteriore valutazione in concreto</em>”;</li>
<li>in relazione alle coordinate ermeneutiche che precedono, “<em>non si ravvisa il contrasto con l’art. 117 della Costituzione</em> […] <em>nè la prevalenza della disciplina regionale della Regione Sardegna</em> […], <em>dovendo il rapporto tra fonti statale e regionale, anche delle regioni a Statuto speciale essere regolato alla luce dei principi di leale collaborazione e di osservanza dei principi eurounitari</em>”;</li>
<li>il silenzio della Soprintendenza nel procedimento deve essere interpretato come silenzio-assenso.</li>
</ol>
<p>La sentenza è particolarmente importante in quanto conferma l’ineludibilità di una valutazione in concreto dei progetti in un contesto regionale che, come noto, fa attualmente registrare un preoccupante scostamento dai principi generali della materia dettati dalla normativa di rango primario.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Il TAR Palermo annulla una pronuncia negativa di VIA resa nei confronti di primario operatore del settore rinnovabili.</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:49:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con la recente sentenza n. 727/2026, il Tar Palermo ha dato grande rilevanza al rispetto del principio del contraddittorio e del dissenso costruttivo nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, annullando una pronuncia negativa di VIA resa nei confronti di primario operatore del settore rinnovabili. La pronuncia (accogliendo gli argomenti proposti dal nostro studio)...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente sentenza n. 727/2026, il Tar Palermo ha dato grande rilevanza al rispetto del principio del contraddittorio e del dissenso costruttivo nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, annullando una pronuncia negativa di VIA resa nei confronti di primario operatore del settore rinnovabili.</p>
<p>La pronuncia (accogliendo gli argomenti proposti dal nostro studio) fissa principi importanti anche sotto il profilo sostanziale, quale l’obbligo della CTS VIA di rendere il parere intermedio anche al di fuori del PAUR, e ribadisce che il coinvolgimento del proponente nei momenti decisivi del procedimento costituisce espressione dei principi di leale collaborazione e buon andamento dell’azione amministrativa e trova fondamento nei principi generali del giusto procedimento amministrativo.</p>
<p>Si tratta di sentenza che corona un percorso attento della giurisprudenza e che contiene spunti ed elementi utili per gli operatori del settore.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Annullate le prescrizioni contenute nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale, Andrea Sticchi Damiani vince al TAR Palermo</title>
		<link>https://studioandreasticchidamiani.com/it/annullate-le-prescrizioni-contenute-nel-decreto-di-valutazione-di-impatto-ambientale-andrea-sticchi-damiani-vince-al-tar-palermo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 735/2026, il TAR Palermo ha accolto il ricorso proposto da Monreale Solar S.r.l., società veicolo del gruppo Nexta Capital Partners, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, annullando le prescrizioni contenute nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che avevano comportato lo stralcio di una parte rilevante di un progetto fotovoltaico di...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 735/2026, il TAR Palermo ha accolto il ricorso proposto da Monreale Solar S.r.l., <u>società veicolo del gruppo Nexta Capital Partners</u>, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, annullando le prescrizioni contenute nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che avevano comportato lo stralcio di una parte rilevante di un progetto fotovoltaico di circa 90 MW.</p>
<p>In particolare, il Tribunale ha ritenuto che si fosse formato il “silenzio assenso” in relazione all’atto di competenza dell’autorità paesaggistica, con la conseguente inefficacia delle relative prescrizioni.</p>
<p>Inoltre, il TAR ha rilevato anche nel merito l’illegittimità delle prescrizioni impugnate, sottolineando che, nel settore delle fonti di energia rinnovabile, grava sull’autorità competente l’onere di fornire una motivazione specifica e puntuale circa la concreta incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Diniego di PAUR in relazione a un progetto eolico, Andrea Sticchi Damiani vince al TAR Bari</title>
		<link>https://studioandreasticchidamiani.com/it/diniego-di-paur-in-relazione-a-un-progetto-eolico-andrea-sticchi-damiani-vince-al-tar-bari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con sentenza n. 304/2026, il TAR Bari ha accolto il ricorso promosso da una società veicolo del gruppo GreenGo S.r.l., assistita dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, annullando il diniego di PAUR in relazione a un progetto eolico di potenza pari a 30 MW. Il Giudice Amministrativo, dopo aver ricostruito ratio e funzionamento dell’istituto della Conferenza dei...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 304/2026, il TAR Bari ha accolto il ricorso promosso da una società veicolo del gruppo GreenGo S.r.l., assistita dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, annullando il diniego di PAUR in relazione a un progetto eolico di potenza pari a 30 MW.</p>
<p>Il Giudice Amministrativo, dopo aver ricostruito ratio e funzionamento dell’istituto della Conferenza dei Servizi, ha censurato l’operato dell’autorità procedente la quale non ha proceduto a un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco, non potendo limitarsi ad una attività meramente <em>notarile</em>. Nel caso specifico, in particolare, il TAR ha rilevato che l’autorità procedente non ha valorizzato il provvedimento favorevole di VIA acquisito in conferenza che costituisce al contrario proprio un elemento centrale del PAUR.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>TAR annulla deferimento in Consiglio dei Ministri e ordina il rilascio della via in area idonea</title>
		<link>https://studioandreasticchidamiani.com/it/tar-annulla-deferimento-in-consiglio-dei-ministri-e-ordina-il-rilascio-della-via-in-area-idonea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 18:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con sentenza n. 236/2026, il TAR Ancona ha accolto il ricorso promosso da TEP Renewables (Bellocchi Pv) S.r.l., assistito dagli avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Daniele Chiatante, annullando un provvedimento di deferimento della procedura di VIA in Consiglio dei Ministri in relazione a un progetto agro-voltaico di circa 28 MW. In particolare, in accoglimento delle...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p class="x_MsoNormal"><i><span>Con sentenza n. 236/2026, il TAR Ancona ha accolto il ricorso promosso da TEP Renewables (Bellocchi Pv) S.r.l., assistito dagli avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Daniele Chiatante, annullando un provvedimento di deferimento della procedura di VIA in Consiglio dei Ministri in relazione a un progetto agro-voltaico di circa 28 MW.</span></i></p>
<p class="x_MsoNormal"><i><span>In particolare, in accoglimento delle tesi difensive, il TAR ha accertato l’idoneità dell’area e conseguentemente affermato il potere/dovere del MASE di rilasciare la VIA superando il parere negativo del MiC.</span></i></p>
<p class="x_MsoNormal"><i><span>Si tratta di una sentenza di sistema che conferma ancora una volta l’importanza dell’idoneità del sito di progetto per le procedure di VIA statale e che consente all’operatore di non attendere due o tre anni presso la presidenza del consiglio dei ministri per ottenere la valutazione di impatto ambientale. </span></i></p>
</div>
<div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Il favor espresso dal legislatore per la diffusione degli impianti FER e, in particolare, degli impianti agrivoltaici richiede, in caso di diniego all’installazione da parte dell’Amministrazione, l’esternazione di una congrua e specifica motivazione.</title>
		<link>https://studioandreasticchidamiani.com/it/il-favor-espresso-dal-legislatore-per-la-diffusione-degli-impianti-fer-e-in-particolare-degli-impianti-agrivoltaici-richiede-in-caso-di-diniego-allinstallazione-da-parte-dellammin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il favor espresso dal legislatore per la diffusione degli impianti FER e, in particolare, degli impianti agrivoltaici richiede, in caso di diniego all’installazione da parte dell’Amministrazione, l’esternazione di una congrua e specifica motivazione. È quanto afferma il CdS nella sentenza n. 1208/2026 della Sez. IV resa all’esito di un contenzioso proposto dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/il-favor-espresso-dal-legislatore-per-la-diffusione-degli-impianti-fer-e-in-particolare-degli-impianti-agrivoltaici-richiede-in-caso-di-diniego-allinstallazione-da-parte-dellammin/">Il favor espresso dal legislatore per la diffusione degli impianti FER e, in particolare, degli impianti agrivoltaici richiede, in caso di diniego all’installazione da parte dell’Amministrazione, l’esternazione di una congrua e specifica motivazione.</a> proviene da <a href="https://studioandreasticchidamiani.com/it/">ASD – Andrea Sticchi Damiani Studio Legale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <em>favor</em> espresso dal legislatore per la diffusione degli impianti FER e, in particolare, degli impianti agrivoltaici richiede, in caso di diniego all’installazione da parte dell’Amministrazione, l’esternazione di una congrua e specifica motivazione.</p>
<p>È quanto afferma il CdS nella sentenza n. 1208/2026 della Sez. IV resa all’esito di un contenzioso proposto dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, coadiuvato dall’Avv. Francesca Tondi, nell’interesse della Brindisi Energia 3 Srl per l’annullamento di un diniego di VIA e PAUR opposto ad un progetto agrivoltaico reso oggetto di valutazione negativa da parte di taluni enti chiamati a partecipare alla procedura conferenziale.</p>
<p>Nella sentenza, in esito ad una analitica disamina dei principi informatori della materia, il CdS ha rilevato, in estrema sintesi:</p>
<p>&#8211; l’inconferenza del riferimento al fatto che il territorio sia interessato da plurime istanze finalizzate alla realizzazione di impianti FER;</p>
<p>&#8211; l’inapplicabilità agli impianti agrivoltaici dell’indice di pressione cumulativa e del concetto di “<em>perdita di suolo</em>”;</p>
<p>&#8211; l’impossibilità di invocare il PPTR “<em>in senso preclusivo anche ad impianti di nuova generazione</em>”;</p>
<p>&#8211; che &lt;&lt;<em>l’idoneità delle zone “agricole” ad ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili risulta già valutata positivamente dal legislatore nell’ambito del DLgs 387/2003 e del DLgs 199/2021 &#8230; e il rilascio dell’AU comporta, ove necessario, variante urbanistica</em>&gt;&gt;.</p>
<p>Quindi, il CdS ha individuato nel dettaglio gli elementi da rendere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere.</p>
<p>La sentenza è particolarmente importante in quanto definisce con precisione i parametri di valutazione degli impianti agrivoltaici, così orientando l’attività dell’Amministrazione chiamata ad esaminarli.</p>
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		<title>Il TAR Sardegna annulla gli atti applicativi delle L.R. 5/2024 e 20/2024</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 12:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con plurime sentenze del 14.02.2026 (nn. 323, 324, 325, 326, 327, 328 e 334/2026), il TAR Sardegna ha accolto i ricorsi promossi da alcuni operatori del settore assistiti dallo Studio ASD, affermando l’illegittimità dei provvedimenti con cui la Regione Sardegna, in applicazione delle norme di cui alle L.R. n. 5/2024 e n. 20/ 2024, aveva...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con plurime sentenze del 14.02.2026 (nn. 323, 324, 325, 326, 327, 328 e 334/2026), il TAR Sardegna ha accolto i ricorsi promossi da alcuni operatori del settore assistiti dallo Studio ASD, affermando l’illegittimità dei provvedimenti con cui la Regione Sardegna, in applicazione delle norme di cui alle L.R. n. 5/2024 e n. 20/ 2024, aveva dapprima sospeso e poi archiviato i procedimenti autorizzativi in corso per la realizzazione di progetti FER.</p>
<p>In particolare il TAR, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025 che ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di autorizzare e realizzare impianti FER localizzati in area qualificata non idonea ai sensi della L.R. 20/2024, ha annullato i provvedimenti con cui la Regione aveva inteso archiviare i procedimenti autorizzativi in corso, facendo proprio il principio generale enunciato dalla Corte per cui non è possibile per l’Amministrazione “<em>ricollegare alla sola “inidoneità legale” di un’area l’automatica e assoluta irrealizzabilità del progetto e dovendo, piuttosto, la stessa Amministrazione verificare, in concreto e nel procedimento amministrativo, la fattibilità del progetto stesso, senza automatismi</em>”. Con conseguente “<em>obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza</em>”.</p>
<p>Il Giudice Amministrativo, inoltre, alla luce di quanto dichiarato e domandato nell’interesse degli operatori assistiti ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a., ha altresì accertato l’illegittimità dei provvedimenti con cui l’Amministrazione aveva inizialmente sospeso i procedimenti autorizzativi in applicazione della moratoria di cui alla previgente L.R. n. 5/2024 (dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 28/2025).</p>
<p>Si tratta di sentenze che, nel tracciare chiaramente le coordinate da seguire nella valutazione degli impianti FER, si augura possano orientare la futura normativa regionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il Consiglio di Stato chiarisce il requisito oggettivo in materia di artato frazionamento</title>
		<link>https://studioandreasticchidamiani.com/it/il-consiglio-di-stato-chiarisce-il-requisito-oggettivo-in-materia-di-artato-frazionamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con sentenza n. 9961/2025, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello promosso da un operatore del settore delle rinnovabili, assistito dall’avv. Andrea Sticchi Damiani annullando il provvedimento con cui il GSE aveva riqualificato la potenza dell’impianto e l’entità della tariffa incentivante in applicazione della normativa anti-frazionamento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 9961/2025, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello promosso da un operatore del settore delle rinnovabili, assistito dall’avv. Andrea Sticchi Damiani annullando il provvedimento con cui il GSE aveva riqualificato la potenza dell’impianto e l’entità della tariffa incentivante in applicazione della normativa anti-frazionamento.</p>
<p>Il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistenti gli indici di artato frazionamento evidenziando che difetta il requisito oggettivo in quanto gli impianti non sono localizzati su particelle contigue, nel rispetto dei parametri indicati dalle procedure operative del GSE.</p>
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